Rendiconto dei cessati commissari liquidatori: l’azione ex art. 75 d.lgs. n. 270/1999 non è preclusa dal giudizio ordinario di cui all’art. 263 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 9102 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di contestazione del rendiconto del commissario liquidatore promosso dai curatori del fallimento, a seguito della conversione dell’amministrazione straordinaria, non è precluso dalla mera proposizione dell’azione di rendiconto ai sensi dell’art. 263 cod. proc. civ.. L’ordinaria azione di rendiconto ha natura facoltativa e differente oggetto rispetto al procedimento concorsuale, che è disciplinato dall’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999 e volto ad accertare la correttezza dell’operato del gestore. L’autorizzazione al deposito del conto rilasciata dall’autorità amministrativa di vigilanza non preclude il successivo sindacato giurisdizionale del tribunale, investito delle contestazioni della curatela.

Il Fatto

Il Fallimento della società, già sottoposta ad amministrazione straordinaria, promuoveva l’azione di contestazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 75, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, nei confronti dei cessati commissari liquidatori. Il Tribunale aveva convertito la procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, determinando la cessazione dell’incarico dei commissari. I curatori avevano già proposto un’azione di rendiconto in sede ordinaria, ex art. 263 cod. proc. civ., conclusasi con una sentenza parziale che aveva accertato l’obbligo dei commissari di rendere il conto. Successivamente al deposito del conto di gestione in cancelleria, la curatela ne contestava alcune voci, tra cui il pagamento di crediti prededucibili avvenuto in assenza di autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, incentrati sulla presunta preclusione derivante dalla proposizione dell’azione ordinaria di rendiconto. Il Collegio ha chiarito che il giudizio di cui all’art. 263 cod. proc. civ. si ricollega all’esistenza di un obbligo di rendere il conto e si conclude, in caso di approvazione, con un provvedimento che preclude successive contestazioni. Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio ordinario ha carattere meramente processuale e non è idonea a formare giudicato sostanziale sul merito, ad eccezione dell’obbligo di rendere il conto, accertato con la sentenza parziale non impugnata.

La mera pendenza del giudizio ordinario, ha proseguito la Corte, non può precludere ai curatori di presentare le proprie contestazioni al rendiconto depositato a norma dell’art. 75 d.lgs. n. 270/1999. Il modello processuale concorsuale, a differenza di quello generale, è autosufficiente e di natura speciale, prevedendo un obbligo legale del gestore di depositare il conto, a fronte del quale gli interessati possono proporre contestazioni. Solo l’effettiva approvazione del conto nel giudizio di rendiconto preclude la riproposizione di contestazioni in un separato processo.

Quanto all’oggetto, l’azione ordinaria mira alla condanna del gestore al pagamento delle somme dovute, mentre l’azione concorsuale verte sulla correttezza dell’operato del gestore rispetto ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale. La Corte ha quindi escluso la configurabilità di un rapporto di continuità o continenza tra i due procedimenti. Ha inoltre affermato che l’autorizzazione al deposito del conto da parte dell’autorità amministrativa di vigilanza non esclude la sua contestabilità dinnanzi al tribunale, investito del relativo sindacato.

Sul terzo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per non essersi confrontata con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale aveva contestato ai commissari di aver pagato crediti prededucibili in assenza di qualsivoglia autorizzazione ministeriale, in ciò richiamando il principio per cui l’art. 111-bis l. fall. non è applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, disciplinata da una normativa speciale anteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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