Occupazione sine titulo di beni demaniali: la controversia sull’indennità spetta al giudice ordinario, non a quello tributario (Cass. civ. Sez. Un. n. 28585/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 28585/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (camera di consiglio dell’8 luglio 2025), R.G.N. 2959/2025. Presidente Aggiunto Pasquale D’Ascola, Relatrice Andreina Giudicepietro.

Il principio di diritto

Le controversie relative ai proventi derivanti dall’utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; esse sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario e devolute a quella del giudice ordinario, a meno che non implichino la verifica dei poteri autoritativi spettanti alla pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, nel qual caso rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario l’impugnazione della cartella esattoriale emessa per un’indennità di occupazione sine titulo di beni demaniali, avente natura meramente patrimoniale.

Il fatto

Un ente proponeva opposizione, dinanzi al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, avverso una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto dell’Agenzia del Demanio, con cui era stata ingiunta un’indennità per l’occupazione sine titulo di immobili appartenenti al Demanio pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico. Il Tribunale di Bari declinava la propria giurisdizione in favore di quella tributaria; riassunta la causa, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari sollevava conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009. Il Procuratore Generale concludeva per la giurisdizione del giudice ordinario.

La motivazione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. I proventi e le indennità derivanti dall’utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno natura tributaria, essendo correlati al godimento di tali beni; le relative controversie sono devolute al giudice ordinario, salvo che implichino la verifica dei poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, nel qual caso la giurisdizione è del giudice amministrativo. Trattandosi, nella specie, di una pretesa a natura meramente patrimoniale relativa a un’indennità per occupazione sine titulo, l’impugnazione della relativa cartella appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Esito: le Sezioni Unite dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario, cassano la pronuncia declinatoria del Tribunale di Bari e rimettono le parti dinanzi allo stesso nel termine di legge; nulla sulle spese, non avendo le parti svolto attività difensiva.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre un criterio netto di riparto: le somme pretese per l’uso di beni demaniali — canoni o indennità per occupazione sine titulo — non sono tributi, e le liti sulla relativa cartella si radicano davanti al giudice ordinario, non alla giurisdizione tributaria. Il discrimine è la natura della pretesa: se meramente patrimoniale, giudice ordinario; se coinvolge i poteri autoritativi della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio, giudice amministrativo. Un punto fermo utile a impostare correttamente l’opposizione ed evitare declaratorie di difetto di giurisdizione.

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