Società di cartolarizzazione non iscritte all’albo non hanno voto nel concordato fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 3220 del 08.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato fallimentare, l’art. 127, comma 7, l. fall. riserva il diritto di voto ai cessionari post-fallimentari dei crediti soltanto quando la cessione sia effettuata a favore di banche o altri intermediari finanziari. Il tenore inequivocabile della norma osta alla spettanza di detto diritto anche a una società di cartolarizzazione regolata dalla legge n. 130/1999 che eserciti professionalmente l’acquisto in blocco di crediti deteriorati, allorché la stessa non risulti iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. La deroga al divieto di voto si giustifica nella scelta legislativa di rendere protagonista della gestione negoziale dell’insolvenza il sistema bancario e finanziario sottoposto a vigilanza pubblica, garanzia di affidabilità che le società veicolo non sono in grado di offrire.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura fallimentare, un ente territoriale presentava proposta di concordato con suddivisione dei creditori in tre classi e messa a disposizione di una somma destinata, unitamente all’attivo, al pagamento integrale dei crediti privilevilegiati e al soddisfacimento dei chirografari nella misura del 13%. Le società di cartolarizzazione titolari di crediti chirografari già ammessi al passivo, per il tramite di una mandataria, esprimevano parere dissenziente in rappresentanza di circa il 70% dei creditori della terza classe.
Il giudice delegato approvava il concordato ritenendo non valide le dichiarazioni di dissenso dei cessionari, in mancanza di accertamento giudiziale della titolarità dei crediti. Rigettate le opposizioni e omologato il concordato dal Tribunale, la Corte d’Appello annullava il decreto di omologa, ritenendo le società di cartolarizzazione equiparabili agli intermediari finanziari e, dunque, legittimate al voto. Avverso tale decreto l’ente territoriale proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum concerne la corretta applicazione dei criteri ermeneutici dell’art. 12 disp. att. c.c., con particolare riferimento al criterio letterale. La Corte riafferma il principio per cui, quando l’interpretazione letterale di una norma è sufficiente a individuarne in modo chiaro e univoco il significato, l’interprete non deve ricorrere al criterio sussidiario della ricerca della mens legis, specie ove tale procedimento possa modificare la volontà espressa dal legislatore.
Nel caso di specie, l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 127 l. fall. attribuisce il diritto di voto alle sole banche e agli altri intermediari finanziari. Si tratta di una categoria ristretta, la cui nozione tecnico-giuridica è scolpita nell’art. 1, comma 2, lett. g), TUB, che definisce intermediari finanziari i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106 TUB. Da tale qualificazione discende l’obbligo di iscrizione all’albo, con soggezione alla vigilanza della Banca d’Italia e alle correlate prescrizioni in materia di capitale, struttura organizzativa e requisiti degli esponenti aziendali.
La disciplina della cartolarizzazione, contenuta nel d.lgs. n. 130/1999, evidenzia invece la netta distinzione tra società veicolo e intermediario finanziario. Il soggetto cessionario deve costituirsi in forma di società di capitali, senza fissazione di un capitale minimo diverso da quello previsto dal codice civile e senza alcuna forma di controllo o vigilanza, salvo obblighi di segnalazione per finalità statistiche. La società di cartolarizzazione può semmai operare quale intermediario ottenendo lo status professionale mediante iscrizione all’albo.
La Corte reputa irrilevanti il richiamo al Regolamento UE 2017/2402, volto a tutelare l’informazione dei soggetti cui l’operazione si rivolge, e la disciplina della garanzia pubblica sulle cartolarizzazioni di crediti deteriorati. Neppure l’inciso “altri” prima di “intermediari finanziari” autorizza un’interpretazione estensiva: la locuzione va letta nel senso che gli intermediari sono “altri” rispetto alle banche, ma ugualmente soggetti all’iscrizione all’albo. Il legislatore del 2006 aveva piena contezza della diversità ontologica tra intermediario e società veicolo, confermata dalla disciplina del codice della crisi all’art. 243 d.lgs. n. 14/2019.
La Corte distrettuale è dunque incorsa in una forzatura ermeneutica. Accolto il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, assorbiti i secondi, il decreto è cassato con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.