La conformità catastale è condizione dell’azione ex art. 2932 c.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 19498 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo a un fabbricato già esistente, le indicazioni circa la conformità catastale oggettiva del bene, ovvero l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall’art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, costituiscono una condizione dell’azione e non un presupposto della stessa. Esse devono formare oggetto di accertamento positivo da parte del giudice, il quale non può accogliere la domanda proposta ex art. 2932 c.c. qualora ne accerti la mancanza al momento della decisione. La disposizione trova applicazione anche alle sentenze traslative emesse dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, ancorché il giudizio sia stato instaurato in epoca anteriore. La nullità derivante dall’omessa attestazione ha natura formale e testuale ai sensi dell’art. 1418, terzo comma, c.c., sicché, ove la dichiarazione sia presente, il contratto è valido, salvo che si tratti di falsità conclamata, rilevabile ictu oculi.
Il Fatto
Il promissario acquirente di un appartamento, dopo aver stipulato un contratto preliminare nel 2007, convenne in giudizio la società promittente venditrice per ottenere, ex art. 2932 c.c., la sentenza che producesse gli effetti del contratto non concluso. Nel corso del giudizio la società fu dichiarata fallita e il giudizio fu riassunto nei confronti della procedura.
Il tribunale rigettò la domanda rilevando, da un lato, il mancato deposito del fascicolo di parte e, dall’altro, l’inidoneità della relazione tecnica prodotta ad attestare la conformità catastale dell’immobile. La corte d’appello, nel confermare la decisione, dichiarò inoltre la procedura sciolta dal contratto preliminare ai sensi dell’art. 72 l. fall.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ricostruito la portata dell’art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, d.l. n. 78/2010, e la sua applicabilità alle sentenze traslative. Richiamando i propri precedenti, ha precisato che la norma, priva di disciplina transitoria, opera per l’avvenire ai sensi dell’art. 11 disp. prel. c.c., trovando applicazione a tutti i contratti traslativi conclusi dopo l’entrata in vigore, compresi quelli stipulati in esecuzione forzosa di una pregressa obbligazione di contrarre.
La Corte ha quindi affermato il principio per cui gli elementi di conformità catastale costituiscono una condizione dell’azione di esecuzione in forma specifica, da accertarsi positivamente dal giudice. Ne consegue che la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta ove manchi l’attestazione al momento della decisione, dovendosi verificare la ricorrenza dei requisiti di forma e sostanza con riguardo alla legge vigente al momento della stipula del contratto definitivo che la sentenza sostituisce.
Nel caso di specie, la corte d’appello aveva accertato il carattere estremamente generico della relazione tecnica, priva di qualsiasi riferimento alla conformità della planimetria allo stato di fatto. Tale statuizione non era stata specificamente censurata dal ricorrente sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, né attraverso la riproduzione nel ricorso del contenuto della relazione. La produzione documentale effettuata solo in sede di legittimità è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., attenendo alla fondatezza nel merito della pretesa e non alle eccezioni ivi tassativamente consentite.
Quanto alle spese, la Corte ha confermato che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza, esulando la valutazione dell’opportunità della compensazione e la quantificazione, ove non ecceda i limiti massimi delle tabelle vigenti. Ha infine dichiarato assorbito il motivo concernente lo scioglimento del preliminare, a fronte del definitivo rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica.
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Nota della Redazione
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