Credito d’imposta: il disconoscimento è legittimo anche con la procedura automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, se emerge dal semplice riscontro cartolare (Cass. trib. n. 28785/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28785/2025, pubblicata il 31 ottobre 2025 (camera di consiglio del 22 ottobre 2025), R.G.N. 14980/2018 (riunito il R.G.N. 14661/2019). Presidente Valentino Lenoci, Relatore Marcello Maria Fracanzani.

Il principio di diritto

In tema di credito di imposta, il relativo disconoscimento può avvenire da parte dell’Amministrazione finanziaria anche tramite la procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ove esso emerga dal semplice esame cartolare dei documenti offerti dalla parte contribuente in sede di esposizione dei redditi; è invece necessaria la procedura ordinaria, con atto impositivo preceduto dalla comunicazione di irregolarità, quando il disconoscimento richieda un’attività istruttoria e valutativa complessa, eccedente il mero controllo automatizzato.

Il fatto

Una società contribuente impugnava due cartelle esattoriali, emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, per il recupero di crediti d’imposta ritenuti indebitamente compensati e per omesso o carente versamento IVA. In appello la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione di Taranto annullava in parte la pretesa, ritenendo che il disconoscimento del credito d’imposta richiedesse un’attività interpretativa eccedente il controllo automatizzato e dovesse essere preceduto da atto impositivo. Contro tale sentenza ricorreva per cassazione l’Agenzia delle Entrate; la contribuente proponeva a sua volta ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la sua revocazione. I due ricorsi venivano riuniti.

La motivazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente (relativo alla revocazione), i cui motivi denunciavano in realtà vizi propri del giudizio d’appello o sollecitavano una rivalutazione del merito, estranei all’errore percettivo di cui all’art. 395 c.p.c. Ha invece accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: da un lato, la Commissione regionale aveva erroneamente ritenuto non costituita l’Agenzia in appello, mentre la costituzione risultava tempestivamente depositata; dall’altro, aveva errato nell’escludere in radice che il disconoscimento del credito d’imposta potesse avvenire con procedura automatizzata. Il disconoscimento è legittimo con tale procedura quando ha carattere cartolare e non implica valutazioni, fondandosi su un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione; occorre invece accertare in concreto se il recupero derivi da mera attività di riscontro cartolare o richieda un’istruttoria complessa, accertamento che la sentenza impugnata aveva omesso.

Esito: la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello della contribuente (R.G.N. 14661/2019), accoglie nei termini di cui in motivazione quello dell’Agenzia delle Entrate (R.G.N. 14980/2018), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia delimita il confine tra controllo automatizzato e accertamento ordinario in materia di crediti d’imposta. Il disconoscimento non è precluso di per sé alla procedura ex art. 36-bis: è legittimo quando si risolve in un riscontro cartolare dei dati della dichiarazione, senza bisogno della preventiva comunicazione di irregolarità; diventa illegittimo, e impone l’atto impositivo, quando presuppone valutazioni e indagini complesse. Il criterio operativo, per contribuente e ufficio, è la natura dell’attività richiesta: cartolare e obiettiva, oppure valutativa e istruttoria.

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