Spese di lite non liquidabili sotto i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. V n. 18045 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili fissati da quel decreto, salvo diversa convenzione tra le parti adottata nel rispetto dell’art. 3 legge n. 49/2023. La liquidazione forfettaria e onnicomprensiva di più gradi di giudizio non esonera il giudice dal rispettare i minimi tariffari. La violazione dei minimi integra violazione di legge e, se non motivata, anche difetto di motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un estratto di ruolo recante plurime pretese tributarie, per un importo complessivo indicato nella sentenza di appello. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese di lite.

Il contribuente proponeva appello principale, dolendosi proprio dell’ingiusta compensazione; l’agente della riscossione proponeva appello incidentale nel merito. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello principale, liquidava le spese per entrambi i gradi di merito e rigettava quello incidentale. Il contribuente ricorreva allora per cassazione, affidandosi a un unico motivo; l’ente intimato non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il motivo è proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e denuncia la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., oltre al difetto di motivazione. Il ricorrente contesta che la CTR abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari senza illustrarne le ragioni.

La Corte ritiene che il motivo, pur commistionando profili eterogenei, ponga una questione chiaramente definita e sia quindi ammissibile. Nel merito, la CTR aveva correttamente escluso la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che sole giustificano la compensazione quando una parte è interamente vincitrice. Tuttavia, nel dispositivo il giudice del gravame si era limitato a una liquidazione forfettaria e onnicomprensiva per i due gradi, senza distinzione di fasi e senza alcuna motivazione della misura riconosciuta.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui, salvo diversa convenzione tra le parti adottata nel rispetto dell’art. 3 legge n. 49/2023, la liquidazione fondata sui parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non consente al giudice di scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili, predeterminati dal decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012. Il precedente richiamato è Cass. sez. II, 26.6.2024, n. 17613, cui si affiancano Cass. 9815/2023, 9818/2023 e 25847/2023.

La CTR non si è attenuta a questi criteri. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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