Nullità della costituzione dell’Agente della riscossione e onere di verifica del giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 1 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza del giudice tributario d’appello che, pur investita della relativa eccezione, ometta di pronunciarsi sulla invalidità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, ovvero la rigetti con motivazione meramente apparente. In tale evenienza, la Corte di cassazione accoglie il motivo e rinvia al giudice di merito, in diversa composizione, per la verifica della regolarità della procura alle liti e delle conseguenze che dall’eventuale nullità derivino, ivi incluse quelle sulle prove e sulle spese. Quanto alla notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo non risultante nei pubblici registri (Reginde, Ini-Pec e Ipa), non si configura alcuna nullità della notifica, atteso che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto che dalla stessa risulta provenire. Grava, pertanto, sul contribuente l’onere di allegare e provare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa concretamente dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico registrato, ma la cui provenienza sia evidente.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma un’intimazione di pagamento e tre prodromiche cartelle esattoriali, deducendo l’omessa o tardiva notifica delle cartelle, la conseguente prescrizione della pretesa, la decadenza dall’iscrizione a ruolo e vizi di calcolo. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo le cartelle regolarmente e tempestivamente notificate e, quindi, preclusa ogni doglianza sul merito del credito.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio dichiarava l’appello inammissibile, confermando la regolarità delle notifiche e aggiungendo che l’agente della riscossione si era regolarmente costituito in primo grado. Il contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava l’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’eccezione di nullità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione, eccezione sollevata in entrambi i gradi di merito e basata sulla dedotta insussistenza di una procura alle liti validamente sottoscritta e sulla mancata produzione della procura notarile di delega al funzionario conferente. Dagli atti emergeva, infatti, che la CGT-1 aveva del tutto ignorato l’eccezione, mentre la CGT-2, con riferimento al primo grado, l’aveva rigettata in modo apodittico, senza indicare le ragioni della propria asserzione, e, con riferimento al giudizio di appello, aveva omesso qualsivoglia pronuncia. Tale statuizione è stata qualificata come carente o, quanto al primo grado, meramente apparente, perché priva di motivazione, con conseguente accoglimento del motivo e rinvio al giudice di secondo grado per la valutazione dell’eccezione e delle sue implicazioni.
La Corte ha, altresì, accolto il terzo motivo, relativo alla ritenuta regolarità della notifica di una delle cartelle esattoriali. Il giudice d’appello, richiamando genericamente la sentenza di primo grado, non aveva esaminato le specifiche doglianze del contribuente circa la nullità della notifica, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. dopo che il destinatario era risultato “trasferito” all’indirizzo indicato, senza che il messo notificatore avesse effettuato le ricerche anagrafiche preliminarmente richieste. La cassazione con rinvio consegue anche a tale omissione valutativa.
Il quarto motivo, concernente la dedotta nullità della notifica della cartella per essere stata effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non registrato nei pubblici elenchi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato la cartella cui la censura si riferiva, e, comunque, infondato nel merito. La Corte ha richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui la notifica da un indirizzo Pec non iscritto nei registri pubblici non è nulla, poiché la provenienza può essere evidente ictu oculi dall’indirizzo stesso, come nel caso di specie, in cui la casella faceva chiaramente riferimento all’Agenzia delle Entrate Riscossione quale mittente. Spetta, peraltro, al contribuente che deduce la nullità indicare e provare i concreti pregiudizi al diritto di difesa patiti. Il secondo e il quinto motivo sono stati assorbiti, mentre la doglianza ulteriormente proposta in memoria è stata reputata inammissibile perché nuova.
In definitiva, la Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il quarto, dichiarato assorbiti il secondo e il quinto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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