Collusione del finanziere (art. 3 l. 1383/1941): basta la qualità di militare della GdF, senza un servizio d’istituto attuale (Cass. pen. n. 33671/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 33671/2025 (ud. 24 giugno 2025, dep. 13 ottobre 2025; R.G.N. 4194/2025) — Presidente Stefano Mogini, Relatore Micaela Serena Curami

Il principio di diritto

Per la configurabilità del delitto di collusione di cui all’art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d’istituto funzionale alla frode fiscale oggetto dell’accordo criminoso: è sufficiente che l’agente rivesta la qualità di militare della Guardia di finanza, alla quale soltanto fa riferimento l’obiettività giuridica della norma incriminatrice (in continuità con Cass. n. 14820/2020). Il reato, di mero pericolo e a consumazione istantanea, si perfeziona con il solo accordo volto a frodare la finanza, anche mediante illeciti finanziari penalmente irrilevanti, senza che la frode debba realizzarsi.

Il fatto

Un appuntato scelto della Guardia di finanza veniva condannato dal Tribunale militare di Verona (sent. 27 aprile 2023) alla pena di due anni di reclusione militare, con attenuanti generiche prevalenti e benefici di legge, per collusione aggravata dal grado (artt. 81 cpv. cod. pen., 3 l. n. 1383/1941): mantenendo frequenti contatti con soggetti operanti nel commercio di pneumatici usati, li acquistava, trasportava e rivendeva accordandosi con acquirenti al dettaglio, colludendo con estranei per frodare la finanza, dal 2015 al 2019. La Corte militare di appello (sent. 16 ottobre 2024), pur dichiarando inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen. la copia forense del cellulare sequestrato (per possibile alterazione dei dati prima della copia), confermava la condanna sulla base delle testimonianze riscontrate: una stabile collaborazione lavorativa «in nero» nello smercio di pneumatici (20-50 euro al giorno), con accordo diretto ad aggirare IVA, contribuzione previdenziale e IRPEF. Seguiva il ricorso per cassazione su due motivi.

La motivazione

Il primo motivo — vizio di motivazione sulla valutazione delle testimonianze e sulla tenuta del compendio residuo dopo l’inutilizzabilità dei dati del cellulare — è inammissibile: l’attendibilità del teste è questione di fatto insindacabile in presenza di motivazione congrua e logica (Cass. n. 10153/2020, n. 51604/2017), e la responsabilità poggiava su plurimi elementi convergenti (dichiarazioni riscontrate, indagini amministrative, p.v.c. del Nucleo di polizia economico-finanziaria, esiti dell’accertamento tributario sui redditi non dichiarati). Il ricorso si risolveva nella richiesta di una rilettura del merito, preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 47204/2015, n. 25255/2012).

Il secondo motivo — insussistenza degli elementi costitutivi del reato, avendo l’imputato agito come privato cittadino senza violare doveri istituzionali — è infondato. La Corte ricostruisce la fattispecie: il delitto si perfeziona con il solo accordo avente ad oggetto la frode alla finanza (Cass. n. 15019/2006), in deroga all’art. 115 cod. pen., ed è punibile anche l’intesa collusiva attuata mediante illeciti finanziari penalmente irrilevanti o comportamenti diretti a eludere l’accertamento (Cass. n. 45864/2014); il fine di frodare la finanza è dolo specifico e il reato è di mero pericolo. La norma ha duplice oggettività giuridica: l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi e l’obbligo di fedeltà del finanziere verso l’Istituzione (Corte cost. ord. n. 539/1988): non occorre quindi la violazione di uno specifico obbligo di servizio. Lo svolgimento di un «doppio lavoro» in attività potenzialmente soggette al controllo della Guardia di finanza, con il silenzio serbato verso il Corpo di appartenenza, costituisce espediente artificioso idoneo a mettere in pericolo entrambi gli interessi tutelati; irrilevante che gli estranei non abbiano subito accertamenti fiscali o che non siano stati contestati reati tributari.

Implicazioni pratiche

La sentenza consolida una lettura rigorosa dell’art. 3 l. n. 1383/1941 che lascia poco spazio alle difese fondate sulla veste «privata» del finanziere: la qualità soggettiva basta, il servizio d’istituto attuale non serve, e la frode oggetto dell’accordo può essere un illecito fiscale non penale (IVA, contributi, IRPEF evasi nell’ambito di un lavoro in nero). Per la difesa, i margini utili si spostano sulla prova dell’accordo collusivo — che resta il vero elemento costitutivo — e sull’attendibilità delle fonti dichiarative, da aggredire però nel merito: in cassazione la rivalutazione è preclusa. Da notare anche il profilo processuale: l’inutilizzabilità della copia forense del cellulare (per intervento sul dispositivo prima della copia) non travolge la condanna se il residuo compendio probatorio è autosufficiente.

Esito: ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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