Conflitto di competenza in materia cautelare: la questione va alle Sezioni Unite (Cass. pen. n. 33971/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, ordinanza interlocutoria n. 33971/2025, camera di consiglio del 16 settembre 2025, R.G.N. 18703/2025. Presidente Monica Boni, Relatore Vincenzo Galati.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere ricevuto richiesta per l’applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia applicato solo in via provvisoria le misure, ritenutosi a sua volta incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., applichi comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto.

Il contesto

Nell’ambito di un procedimento per plurime truffe aggravate seriali – realizzate con telefonate a persone anziane, indotte, mediante la falsa qualifica di appartenenti alle Forze dell’ordine o di avvocato, a versare denaro per evitare conseguenze a congiunti falsamente coinvolti in incidenti -, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, investito della richiesta cautelare dopo la declaratoria di incompetenza del G.i.p. del Tribunale di Verbania, applicava in rinnovazione le misure cautelari e, contestualmente, dichiarava la propria incompetenza per territorio, sollevando conflitto negativo di competenza.

Il contrasto

La Prima Sezione ha rilevato un contrasto interpretativo. Secondo l’orientamento prevalente, non sussiste conflitto quando il giudice investito della richiesta cautelare, anziché ricusare la cognizione, applichi comunque la misura, poiché il compimento dell’atto esclude quella condizione di stallo del procedimento che sola giustifica il conflitto. In senso difforme, due recenti sentenze della Sesta Sezione (Borgese e Collicenza) hanno affermato che la misura cautelare emessa dal giudice dichiaratosi incompetente e non rinnovata perde efficacia anche se sia stato sollevato conflitto, poiché la proposizione del conflitto non sospende il procedimento né il termine dell’art. 27 c.p.p. Le difformità investono l’interpretazione degli artt. 27, 28, 29 e 32, comma 3, c.p.p.

Segnalazione: si tratta di un’ordinanza interlocutoria. La Corte, ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rimette il ricorso alle Sezioni Unite, cui spetterà comporre il contrasto; nessuna decisione è ancora assunta sul merito della questione.

Perché è rilevante

La questione ha ricadute pratiche immediate sulla gestione delle misure cautelari nella fase delle indagini, incidendo sulla libertà personale: dalla soluzione dipende se, in caso di conflitto sollevato dal giudice che pure ha provveduto, la misura conservi o perda efficacia, e quale giudice sia titolare dei poteri di modifica o revoca in attesa della decisione della Cassazione. Una segnalazione da monitorare in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

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