Ne bis in idem e archiviazione: senza autorizzazione alla riapertura non si procede per lo stesso fatto, pur diversamente qualificato (Cass. pen. 860/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 860 del 9 gennaio 2026 (R.G.N. 28478/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Sandra Recchione.

Il principio di diritto

Quando le indagini per una condotta penalmente rilevante si concludono con decreto di archiviazione, l’azione penale non è stata esercitata e non opera il divieto di ne bis in idem; la tutela contro la reiterazione degli accertamenti per lo “stesso fatto” è affidata all’autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), il cui difetto rende inutilizzabili gli atti compiuti dopo l’archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. La preclusione opera per lo “stesso fatto” — condotta, evento e nesso causale — comunque esso sia giuridicamente qualificato: la diversa qualificazione (da abuso edilizio a occupazione ex art. 633 c.p.) non ne comporta la disapplicazione.

Il fatto

La Corte d’appello di Catanzaro dichiarava estinto per prescrizione il reato di abuso edilizio e confermava la condanna per occupazione di un terreno altrui (ventinove metri quadri) ex art. 633 c.p., con le statuizioni civili. La difesa ricorreva deducendo: la violazione del ne bis in idem, perché la costruzione del muro contestata come occupazione era la medesima condotta già valutata come abuso edilizio in un procedimento archiviato, senza autorizzazione alla riapertura delle indagini; l’insussistenza del reato perché l’art. 633 c.p. tutelerebbe solo il possesso e non la proprietà tardivamente accertata; e la tardività della querela.

La motivazione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. In caso di archiviazione l’azione penale non è stata esercitata: l’indagato archiviato non è “perseguito”, sicché una nuova iscrizione non viola di per sé il ne bis in idem; la reiterazione è disciplinata dall’art. 414 c.p.p., e il difetto di autorizzazione alla riapertura rende inutilizzabili gli atti successivi e preclude l’azione per lo “stesso fatto”, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte dello stesso ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885/2010, Giuliani; Sez. 6, n. 44864/2023). Il decreto di archiviazione ha un’efficacia preclusiva, sia pure limitata; nella nozione di “stesso fatto” rientrano condotta, evento e nesso causale, oltre all’autorità che ha proceduto (Corte cost. n. 27/1995; Sez. U, n. 9/2000, Finocchiaro). La diversa qualificazione giuridica non disapplica l’art. 414 c.p.p.: la Corte d’appello aveva escluso lo “stesso fatto” valorizzando proprio la diversa qualificazione, in contrasto con questi principi e con motivazione carente sul se la costruzione del muro fosse “nuova e diversa” rispetto alla condotta archiviata. Da qui l’annullamento con rinvio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’art. 633 c.p. tutela non solo il possesso ma anche la proprietà, poiché il termine “altrui” protegge ogni rapporto con l’immobile (Sez. 2, n. 4823/2005, Nardon). Il terzo motivo, sulla tardività della querela, è inammissibile per aspecificità: è onere di chi la deduce provarne l’intempestività e l’incertezza si risolve a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027/2022, Spanò’); il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584/2019), e il ricorrente non ha precisato quando la persona offesa ne ebbe contezza. In dispositivo la Corte annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, cui rimette anche la liquidazione delle spese delle parti civili.

Implicazioni pratiche

L’archiviazione non equivale a un giudicato, ma produce una preclusione: per riaprire le indagini sullo stesso fatto serve l’autorizzazione del giudice ex art. 414 c.p.p. Ciò che conta è l’identità del fatto storico — condotta, evento, nesso — e non la sua etichetta giuridica: rinominare la medesima condotta (da illecito urbanistico a occupazione) non consente di aggirare la preclusione. Sul piano sostanziale, l’art. 633 c.p. protegge anche il proprietario; e chi eccepisce la tardività della querela deve fornirne la prova.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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