Le Sezioni Unite: l’operatore postale addetto al risparmio postale è incaricato di pubblico servizio, l’appropriazione è peculato (Cass. pen. Sez. Un. n. 34036/2025)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34036/2025 (ud. 29/05/2025, dep. 16/10/2025; R.G.N. 36993/2023) — Presidente Margherita Cassano, Relatore Antonio Corbo.
Il principio di diritto
«L’attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio». «L’operatore di Poste Italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio».
Il fatto
Il responsabile della sala consulenze di un ufficio postale, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva indotto due clienti a riscattare buoni fruttiferi postali per effettuare investimenti più convenienti, facendo loro sottoscrivere moduli di acquisto poi mai registrati, e aveva quindi trasferito dai conti delle clienti sui propri conti somme pari a 23.493,58 e 30.000,00 euro. Condannato per peculato continuato (artt. 81 cpv. e 314 c.p., con recidiva infraquinquennale) a tre anni e dieci mesi di reclusione dalla Corte d’appello di Lecce, ricorreva per cassazione contestando anzitutto la qualifica pubblicistica. La Sesta Sezione, rilevato il contrasto di giurisprudenza sulla qualifica del dipendente postale nell’attività di raccolta del risparmio postale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
La motivazione
Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento pubblicistico. La raccolta del risparmio postale è considerata dal Regolamento dei servizi di bancoposta (art. 2, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 144/2001) distintamente dalla raccolta del risparmio tra il pubblico assimilata ai servizi bancari; l’art. 12 d.P.R. n. 156/1973 qualifica gli addetti ai servizi postali e di bancoposta come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio secondo la natura delle funzioni; i fondi raccolti sono strumentali ai compiti istituzionali della Cassa depositi e prestiti, i prodotti sono assistiti dalla garanzia dello Stato e oggetto di gestione separata, l’attività è sottoposta al potere di indirizzo del MEF, che con d.m. 5 ottobre 2020 ha ribadito che il risparmio postale «costituisce servizio di interesse economico generale». In questo quadro, anche l’operatore addetto alla vendita e gestione dei prodotti — tutt’altro che mero esecutore — partecipa del pubblico servizio.
Su tali basi, i fatti integrano peculato e non truffa: l’imputato, quale consulente finanziario, aveva accesso con le proprie credenziali alla cassa e alla banca dati e quindi il possesso delle somme «per ragione del servizio»; la sottoscrizione dei moduli mai registrati non è servita a conseguire la disponibilità del denaro, ma a rassicurare le clienti e a ritardare la scoperta delle appropriazioni. Esclusi anche l’appropriazione indebita (per la presenza della qualifica) e l’art. 314-bis c.p. (trattandosi di appropriazione per fini personali). Il dolo del peculato è generico, e le censure sul punto sono aspecifiche; la pena base è stata fissata nel minimo edittale con aumenti contenuti. Quanto alla prescrizione, con la recidiva contestata il termine massimo è di ventidue anni e sei mesi: i fatti del 2011-2012 non sono prescritti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiude un contrasto ventennale con ricadute immediate sui procedimenti in corso: per le appropriazioni commesse dagli operatori postali su libretti e buoni fruttiferi la qualificazione è il peculato, con la sua cornice sanzionatoria e i suoi termini di prescrizione, non l’appropriazione indebita. Cade l’argomento della parità di trattamento con i dipendenti bancari: ciò che conta è la specifica connotazione pubblicistica della raccolta del risparmio postale per conto della Cassa depositi e prestiti, non l’analogia commerciale dell’attività di sportello. Per le difese resta praticabile solo il terreno del fatto — possesso per ragione di servizio e condotta appropriativa — non più quello della qualifica soggettiva.
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