Sottrazione fraudolenta al Fisco: la confisca diretta dei beni oggetto delle vendite simulate resta ferma anche se il reato è prescritto (Cass. pen. n. 34190/2025)

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 34190/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 20/10/2025; R.G.N. 13922/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Vittorio Pazienza.

Il principio di diritto

Il profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso la vendita simulata o gli atti fraudolenti (Cass. n. 40534/2015, Trust): quando la confisca colpisce proprio i beni oggetto delle transazioni fraudolente si tratta di confisca diretta, che può essere mantenuta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, purché vi sia stata una precedente condanna e l’accertamento su reato, responsabilità e qualificazione del bene resti inalterato nel merito (Sez. U, n. 31617/2015, Lucci).

Il fatto

Nell’ambito di un procedimento per reati tributari, la Corte d’appello di Napoli dichiarava non doversi procedere per prescrizione nei confronti di due imputati — condannati in primo grado, tra l’altro, per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 — ma confermava, ai sensi dell’art. 12-bis del medesimo decreto, la confisca diretta del patrimonio immobiliare di una s.p.a. oggetto delle operazioni fraudolente, disponendo la restituzione degli altri beni in sequestro. Ricorrevano per cassazione l’amministratore e l’acquirente di parte dei beni, contestando la natura diretta della confisca, la sua compatibilità con la prescrizione e la liceità delle acquisizioni.

La motivazione

Il ricorso dell’amministratore è inammissibile per difetto di interesse: le operazioni di spoliazione del patrimonio sociale non hanno accresciuto il suo patrimonio personale, sicché egli non può vantare alcun interesse concreto alla revoca della statuizione. Analogo difetto di interesse colpisce il ricorso della coimputata per le statuizioni relative a operazioni cui è rimasta estranea.

Quanto all’operazione che l’ha vista acquirente, la Corte ribadisce la natura diretta della confisca — che colpisce proprio i beni oggetto delle transazioni fraudolente — e la sua compatibilità con la declaratoria di prescrizione alle condizioni fissate dalle Sezioni Unite Lucci: nella specie la Corte territoriale non si è limitata a una conferma automatica, ma ha riesaminato i singoli episodi di sottrazione fraudolenta. Il terzo motivo, su liceità delle alienazioni ed elemento soggettivo, è generico: la sentenza impugnata aveva evidenziato, tra l’altro, il doppio trasferimento dei medesimi beni, conciliazioni giudiziali fondate su scritture private mai rinvenute e successive all’inizio delle verifiche fiscali, l’incapienza reddituale dell’acquirente rispetto al prezzo pattuito e l’assenza di versamenti tracciati, concludendo per l’alienazione simulata di beni rimasti nella disponibilità del venditore. A fronte di ciò il ricorso non si confronta con la ratio decidendi (Cass. n. 19364/2024; n. 28011/2013). Entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ciascuno.

Implicazioni pratiche

Per chi difende in procedimenti ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, due indicazioni nette. Primo: la prescrizione non travolge la confisca diretta dei beni oggetto degli atti fraudolenti, se la condanna di primo grado c’è stata e l’accertamento di merito regge nei gradi successivi — la strategia dilatoria non mette al riparo i beni. Secondo: l’interesse a impugnare la confisca va verificato in concreto, posizione per posizione; e il terzo acquirente «di famiglia» che voglia contestare la simulazione deve aggredire specificamente gli indici valorizzati dai giudici (capienza reddituale, tracciabilità dei pagamenti, cronologia degli atti rispetto alle verifiche), non riproporre genericamente la liceità formale degli atti.

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