Reddito di cittadinanza: la dichiarazione incompleta integra il reato ex art. 7 d.l. 4/2019, a titolo di dolo generico (Cass. pen. n. 33788/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 33788/2025, pubblica udienza del 14 maggio 2025. Presidente Luca Ramacci, Relatore Andrea Gentili.

Il principio di diritto

Il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019) è integrato dalle dichiarazioni non veritiere o incomplete rese ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza ed è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza dell’agente della doverosità di trasmettere le informazioni richieste e la scientifica omissione della loro comunicazione completa. Trattandosi di dati riferiti alla persona stessa del dichiarante, non è configurabile un’ignoranza dei dati da comunicare, sicché l’omessa indicazione della reale posizione lavorativa e della residenza integra l’elemento soggettivo del reato.

Il fatto

Il G.u.p. del Tribunale di Livorno, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019: in sede di domanda per il reddito di cittadinanza aveva fornito informazioni non veritiere o incomplete, omettendo di comunicare la reale posizione lavorativa (titolarità di un’impresa di compravendita di autoveicoli, con intestazione di numerosi veicoli) e la vera residenza familiare. Riconosciuta la recidiva reiterata e applicata la diminuente del rito, veniva condannato a due anni di reclusione. La Corte di appello di Firenze confermava. La difesa ricorreva deducendo l’insussistenza del dolo (mera negligenza), la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.

La motivazione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sull’elemento soggettivo, l’affermazione che l’incompletezza informativa fosse frutto di mera negligenza costituiva una postulazione non provata; a fronte del dato oggettivo dell’incompletezza, era onere del ricorrente indicare le ragioni per attribuirla a colpa. Il reato è punito a titolo di dolo generico: basta la consapevolezza della doverosità di trasmettere le informazioni e la loro scientifica omissione, non ipotizzabile un’ignoranza di dati riferiti alla persona stessa dell’imputato. Sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche era congruamente motivato con i precedenti penali, e la pena era contenuta nel minimo, con corretto calcolo dell’aumento per recidiva e dell’abbattimento per il rito.

Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La decisione ribadisce il regime probatorio dell’elemento soggettivo nelle false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza. Chi omette di comunicare la propria reale situazione lavorativa o reddituale non può invocare la semplice negligenza: il dolo generico si presume integrato dalla consapevolezza dell’obbligo dichiarativo e dall’omissione scientifica di dati che riguardano la persona stessa. La linea difensiva fondata sull’errore o sulla dimenticanza è destinata a soccombere se non supportata da elementi concreti che escludano la consapevolezza dell’agente.

Scarica il PDF del provvedimento

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *