Lieve entità non significa particolare tenuità; pene sostitutive solo con rinuncia personale alla sospensione condizionale (Cass. pen. n. 33197/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 33197/2025 (ud. 23 settembre 2025; R.G.N. 14082/2025) — Presidente Donatella Ferranti, Relatore Mariarosaria Bruno

Il principio di diritto

La fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono strutturalmente e teleologicamente non coincidenti: il riconoscimento della prima non comporta automaticamente la seconda (Cass. n. 48758/2016; n. 18155/2021). In tema di pene sostitutive, nella successione tra il regime anteriore e quello introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 non è consentita l’applicazione combinata di frammenti dei due regimi; nel regime vigente la sospensione condizionale concessa è ostativa ex art. 61-bis l. n. 689/1981, e la rinuncia al beneficio già concesso è atto personalissimo, che richiede la volontà espressa dell’imputato o una procura speciale al difensore (Cass. n. 16052/2025).

Il fatto

La Corte d’appello di Roma (sent. 13 novembre 2024) confermava la condanna, resa in abbreviato dal Tribunale, a un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: l’imputato aveva ceduto una dose di cocaina da 0,5 grammi e deteneva altri 9,5 grammi della stessa sostanza, suddivisi in complessive 19 dosi, in parte occultate nel volante dell’auto; disposta la confisca di euro 70 quale provento del reato. Il ricorso articolava tre motivi: mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; diniego delle attenuanti generiche fondato su un preteso atteggiamento «poco collaborativo»; mancata sostituzione della pena detentiva ex artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen. Il Procuratore generale aveva concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle pene sostitutive.

La motivazione

Tutti i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo: lieve entità e particolare tenuità rispondono a parametri diversi, e nella specie il diniego del 131-bis non poggiava sull’abitualità ma sull’entità del fatto, di non minima offensività: modus operandi collaudato (appuntamento telefonico con cliente abituale, auto verosimilmente noleggiata da terzi), 34 dosi complessive di cocaina di discreta qualità accuratamente occultate, somma di denaro probabile provento di pregresse cessioni. Sul secondo: il diniego delle attenuanti generiche regge comunque sull’assenza di elementi positivi (Cass. n. 32872/2022); quanto all’atteggiamento «poco collaborativo», esso riguardava la mancata indicazione del domicilio all’atto dell’arresto, profilo coperto dall’obbligo di rispondere sulle generalità ex artt. 64 e 66 cod. proc. pen., estraneo al diritto di difesa; per la pena sotto la media edittale basta il richiamo all’adeguatezza (Cass. n. 46412/2015).

Sul terzo motivo la Corte svolge la ricostruzione più interessante. Il fatto è del 17 dicembre 2021, anteriore alla riforma Cartabia, e i due regimi non si possono combinare (art. 95 d.lgs. n. 150/2022: si applica quello più favorevole, ma nella sua interezza). Nel regime previgente la pena pecuniaria sostitutiva richiedeva pena detentiva non superiore a sei mesi: inaccessibile con un anno di reclusione. Nel regime vigente il tetto è salito a un anno, ma l’art. 61-bis l. n. 689/1981 esclude il cumulo con la sospensione condizionale, qui concessa e non semplicemente richiesta: la rinuncia avrebbe richiesto la volontà personale dell’imputato o una procura speciale, non allegate (Cass. n. 16052/2025). Quanto alla libertà controllata del vecchio regime, non risultava richiesta nell’atto di appello, e il giudice non può applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive fuori dei casi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 12872/2017, Punzo).

Implicazioni pratiche

Tre avvertenze operative. Prima: ottenere la qualificazione nel comma 5 non «trascina» il 131-bis — il giudizio sulla tenuità resta autonomo, e quantità frazionate, occultamento e modalità professionali dello spaccio lo precludono anche per l’incensurato con occupazione lavorativa. Seconda: per chi punta alle pene sostitutive nei processi per fatti anteriori alla riforma Cartabia, la scelta del regime è secca e integrale; con pena di un anno e sospensione condizionale già concessa, la strada passa necessariamente per la rinuncia personale al beneficio (dichiarazione dell’imputato o procura speciale ad hoc), da formalizzare e documentare. Terza: la richiesta di sostituzione va formulata in modo specifico già in appello, indicando la pena sostitutiva invocata: ciò che non è devoluto non può essere applicato d’ufficio.

Esito: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (difformemente dalle conclusioni del Procuratore generale sul punto delle pene sostitutive).

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