Atti persecutori: utilizzabili gli screenshot delle chat prodotti dalla vittima senza perizia; la distanza temporale non esclude di per sé la continuazione (Cass. pen. 6024/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6024 del 18 settembre 2025 (R.G.N. 17546/2025) — Presidente Vessichelli, Relatore Tudino.
Il principio di diritto
Ai fini processuali, gli screenshot e la trascrizione dei messaggi via chat forniti agli inquirenti da uno dei conversanti — qui la persona offesa — non richiedono un provvedimento giudiziale, perché documentano una conversazione cui lo stesso conversante ha partecipato; la necessità di acquisire il supporto informatico va valutata in concreto, alla luce della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie.
In tema di continuazione, la distanza temporale tra le condotte può valere a isolare distinti reati abituali, ma non preclude di per sé la configurabilità di un unitario determinismo criminoso, da apprezzare in considerazione dell’omogeneità delle condotte e dell’identità della persona offesa: la motivazione che valorizza tali profili per la gravità del fatto non può poi contraddirsi escludendo il vincolo della continuazione.
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare aveva condannato l’imputato per il delitto di atti persecutori. La Corte d’appello di Cagliari riformava la decisione limitatamente al riconoscimento del vizio parziale di mente, confermando la responsabilità e le statuizioni civili.
L’imputato ricorreva per cassazione con quattro motivi: l’inutilizzabilità del DVD allegato alla querela, contenente i messaggi di testo e vocali attribuiti all’imputato, in assenza di una perizia sulla loro paternità; il difetto degli elementi costitutivi del reato e del dolo; la misura del trattamento sanzionatorio e l’esclusione della continuazione con una precedente condanna; infine le statuizioni civili relative alla provvisionale.
La motivazione
Il primo motivo è infondato. La censura confonde due piani: deduce l’inutilizzabilità della prova ma in realtà ne contesta l’attendibilità, senza indicare un divieto probatorio ex art. 191 cod. proc. pen. La Corte ribadisce che l’acquisizione degli screenshot forniti dal conversante non esige un provvedimento del giudice e che la necessità di apprendere il supporto va valutata in concreto; il ricorrente, peraltro, non ha esibito una propria cronologia delle chat per contestarne provenienza e integralità.
Sul punto la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023: i messaggi conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, ma la circostanza che sia lo stesso partecipe a metterli a disposizione degli inquirenti esclude ogni violazione della segretezza, poiché la tutela dell’art. 15 Cost. riguarda le ingerenze esterne, non la disponibilità da parte dei conversanti (così come, per Sez. U Torcasio, la registrazione operata dal partecipe alla conversazione è prova documentale).
È invece fondato il terzo motivo, sulla continuazione. La Corte di merito aveva valorizzato in più passaggi l’omogeneità delle condotte e l’identità della persona offesa per rimarcare la gravità del reato, salvo poi escludere la continuazione con la precedente condanna: un percorso contraddittorio, perché il solo fattore cronologico non preclude un unitario determinismo. La sentenza è perciò annullata sul punto, con rinvio per un nuovo esame dei relativi presupposti.
Il quarto motivo, sulla provvisionale, è inammissibile perché aspecifico: la quantificazione della provvisionale, se motivata, si sottrae al sindacato di legittimità, non definendo il giudizio sulla domanda risarcitoria. In definitiva, annullamento con rinvio limitato alla continuazione e rigetto nel resto.
Implicazioni pratiche
Nei procedimenti per stalking e, più in generale, nei reati di relazione, gli screenshot e le trascrizioni delle chat prodotti dalla vittima entrano nel processo come prova documentale, senza necessità di una perizia sulla paternità dei messaggi, quando l’attendibilità della persona offesa è positivamente vagliata. Chi intende contestarne provenienza o integrità deve attivarsi in concreto, ad esempio producendo la propria cronologia delle conversazioni.
Sul piano sanzionatorio, la pronuncia impone coerenza motivazionale: non si possono valorizzare l’omogeneità delle condotte e l’identità della persona offesa per aggravare la posizione dell’imputato e, al tempo stesso, escludere il vincolo della continuazione. La provvisionale, se adeguatamente motivata, resta invece insindacabile in cassazione.
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