Guida in stato di ebbrezza: la nullità per omesso avviso al prelievo ematico è sanata dal rito abbreviato (Cass. pen. n. 28370/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 28370/2026, depositata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 8639/2026; udienza pubblica del 23 giugno 2026; Presidente Andrea Gentili, Relatore Alberto Galanti).

Il principio di diritto

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.

Il fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in esito a rito abbreviato, aveva condannato l’imputato a tre mesi di arresto e 750 euro di ammenda (sostituite con il lavoro di pubblica utilità) per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992), con tasso alcolemico accertato di 2,23 g/l. Il ricorso, dapprima dichiarato inammissibile perché ritenuto sottoscritto da difensore non cassazionista, era stato riaperto a seguito di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto: revocata l’ordinanza, la Corte celebra il giudizio rescissorio sul ricorso originario, articolato su tre motivi (omesso avviso al prelievo ematico, art. 131-bis cod. pen., attenuanti generiche).

La motivazione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul prelievo ematico: la nullità per omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore è comunque sanata dalla richiesta di rito abbreviato; inoltre, il prelievo eseguito dai sanitari su consenso informato al Pronto Soccorso, e non su richiesta della polizia giudiziaria, non rientra tra gli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., sicché nessun obbligo di avviso sussiste; la censura difetta comunque di autosufficienza, non essendo stati allegati gli atti a suo sostegno. Sull’art. 131-bis cod. pen.: con un tasso di 2,23 g/l, ben oltre la soglia più grave, la particolare tenuità è esclusa per la gravità dell’offesa. Sulle attenuanti generiche: il motivo è inammissibile perché il beneficio non era stato specificamente richiesto nelle conclusioni. Pur dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte non applica la sanzione pecuniaria, valorizzando in una valutazione unitaria del giudizio l’esito favorevole della fase rescindente del ricorso straordinario.

Esito: ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle sole spese processuali; nessuna sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione dell’esito favorevole della fase rescindente.

Implicazioni pratiche

Per la difesa nei reati di guida in stato di ebbrezza, l’eccezione di nullità per omesso avviso al prelievo ematico è sanata dalla scelta del rito abbreviato e non opera quando il prelievo avvenga su consenso informato in ambito sanitario. Il principio di autosufficienza impone di allegare gli atti su cui la censura si fonda. Sul piano processuale, l’accoglimento del rescindente ex art. 625-bis cod. proc. pen. incide sulle statuizioni accessorie del giudizio rescissorio: nessuna sanzione pecuniaria, pur a fronte dell’inammissibilità del ricorso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *