Misure alternative e revisione critica del vissuto criminale (Cass. pen. Sez. I n. 21153 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico sulle prospettive cui è finalizzato l’istituto, non possono di per sé assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; occorre tuttavia che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga l’avvio di un serio processo di revisione critica del vissuto. La mancata ammissione degli addebiti non è ragione ostativa all’accesso al beneficio, dovendosi valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, poiché rileva l’evoluzione della personalità successiva al fatto nella prospettiva del reinserimento sociale. Analogamente, per la semilibertà, sono richieste due distinte indagini: sui risultati del trattamento individualizzato e sull’esistenza delle condizioni che garantiscono il graduale reinserimento, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di anni 24 e giorni 20 di reclusione per effetto di un cumulo afferente a condanne per i delitti di cui agli artt. 416-bis, 629, 337 cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha proposto istanza di affidamento in prova o, in subordine, di semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, ha rigettato la richiesta, ritenendo l’istante non meritevole dei benefici.
Il giudice di merito ha valorizzato l’omessa dissociazione dal contesto criminale, l’atteggiamento del detenuto che contestava le condanne per taluni delitti, recenti infrazioni disciplinari e un grave episodio che ne aveva comportato il trasferimento presso altro istituto, oltre all’inopportunità del rientro nel territorio di origine, alla luce dei pareri contrari della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e della Direzione Nazionale Antimafia. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce i principi consolidati in materia di misure alternative. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’affidamento in prova, occorre che dall’osservazione della personalità emerga l’avvio di un serio processo di revisione critica del vissuto (Sez. I n. 773 del 2013, Naretto; Sez. I n. 1410 del 2020, M.; Sez. I n. 43863 del 2024, Scuotto). La mancata ammissione degli addebiti non è di per sé ostativa, poiché ciò che rileva è l’evoluzione della personalità successiva al fatto (Sez. I n. 33287 del 2013, Pantaleo; Sez. I n. 10586 del 2019, Catalano).
Quanto alla semilibertà, la Corte ribadisce la necessità di due distinte indagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sulle condizioni che garantiscono il graduale reinserimento, implicanti la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. I n. 4066 del 1995, Ortello; Sez. I n. 20005 del 2014, Bertotti; Sez. I n. 197 del 2024, Puglisi Cannaozzo).
La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto buon governo di tali principi. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto degli elementi positivi delle relazioni penitenziarie e dell’attività lavorativa reperita, ha ritenuto indimostrato l’avvio di un serio e radicale percorso di revisione critica, solo in apparenza intrapreso, specie alla luce dei più recenti comportamenti del detenuto.
Nel quadro della valutazione complessiva, il giudice di merito ha valorizzato l’assenza di dissociazione dall’organizzazione criminale, la contestazione delle condanne, le recenti infrazioni disciplinari e il rinvenimento di una corda di sei metri, pari all’altezza del muro di cinta dell’istituto, ritenendo inverosimile la giustificazione addotta. Il ricorrente contesta il pericolo di fuga, richiamando i permessi premio concessi nel 2025, ma non introduce argomentazioni idonee a infirmare la valenza negativa attribuita a tale comportamento nella prognosi di non recidivanza.
Con argomentazioni congrue e non illogiche, i giudici della sorveglianza hanno ravvisato il concreto rischio che la misura alternativa eseguita sul territorio di origine, ove è attiva una criminalità organizzata, possa agevolare il ripristino dei contatti criminali. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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