Reato continuato in executivis e revoca automatica della sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. I n. 21155 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di sentenze diverse, la sospensione condizionale già disposta per uno dei reati non è automaticamente revocata. Il giudice deve valutare se il beneficio concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, oppure se debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge. La mera pluralità dei titoli di condanna non costituisce dato autosufficiente per negare il beneficio: occorre una valutazione complessiva e unitaria rispetto alla nuova pena globale.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., applicava la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze: una pronuncia di patteggiamento del Tribunale di Macerata, con pena condizionalmente sospesa per un furto, e una sentenza di condanna del Tribunale di Ancona per reati della stessa indole commessi nel quinquennio.
Il giudice rideterminava la pena complessiva, respingeva la richiesta di estensione della sospensione condizionale alla pena unitaria e revocava d’ufficio il beneficio già concesso con la prima sentenza, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., valorizzando la pluralità delle condanne e la commissione di altro delitto nel quinquennio. L’interessato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e richiama il principio consolidato secondo cui, applicata in executivis la continuazione tra fatti giudicati con sentenze diverse, la sospensione condizionale già disposta per uno dei fatti non è automaticamente revocata. Spetta al giudice valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge (Sez. I n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022; Sez. I n. 9756 del 22/11/2016, dep. 2017; Sez. I n. 24571 del 2009; Sez. I n. 5579 del 2008).
L’ordinanza impugnata si era discostata da tale indirizzo. Il Tribunale, dopo avere riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena complessiva, aveva respinto la richiesta di estensione del beneficio e disposto la revoca di quello già concesso, valorizzando in via assorbente la mera pluralità delle condanne e la commissione di altro delitto nel quinquennio.
Tale motivazione non è conforme al regime conseguente all’unificazione in executivis. Ricondotti i fatti a un unico reato continuato sul piano sanzionatorio, non è consentito utilizzare la pregressa pluralità dei titoli come dato autosufficiente per negare, senza ulteriore verifica, l’operatività del beneficio sulla pena rideterminata.
La situazione imponeva una valutazione complessiva e unitaria sulla concedibilità della sospensione rispetto alla nuova pena globale. Il giudice dell’esecuzione doveva verificare i limiti quantitativi di cui all’art. 163 cod. pen., le eventuali condizioni ostative ai sensi dell’art. 164 cod. pen. e la prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati con riferimento all’intero trattamento sanzionatorio. La giurisprudenza di legittimità non configura alcun automatismo revocatorio, ma impone di misurarsi con la nuova pena unitaria e con i relativi presupposti applicativi.
Il provvedimento è pertanto viziato sia nella parte in cui ha revocato il beneficio, sia in quella in cui ha rigettato l’istanza di applicazione alla pena rideterminata, senza svolgere la necessaria valutazione. La Corte annulla l’ordinanza, relativamente alle statuizioni sulla sospensione condizionale e sul rigetto della richiesta di applicazione, con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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