Rinuncia al ricorso e inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 10784 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’impugnazione, ritualmente depositata dal difensore munito di procura speciale, costituisce causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità per rinuncia prescinde dall’esame dei motivi e dalla loro fondatezza, assorbendo ogni altra questione. Alla inammissibilità consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende è giustificata quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a volontà, e dunque a colpa, del ricorrente, salvo che risultino elementi atti ad escludere tale colpa. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva, aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza la concessione della liberazione anticipata per un semestre compreso tra l’8 ottobre 2021 e il 7 aprile 2022. L’istanza era stata rigettata; il reclamo proposto avverso tale rigetto era stato respinto dal Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo aveva condiviso le valutazioni del Magistrato sulla gravità della condotta tenuta dal condannato in data 22 marzo 2022, quando, nel corso di un controllo domiciliare delle forze dell’ordine, aveva proferito espressioni ingiuriose integranti gli estremi del reato di diffamazione, per cui era stato deferito all’autorità giudiziaria.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il Collegio avrebbe dovuto valutare la vicenda nel quadro del comportamento complessivamente tenuto dal condannato durante l’intera detenzione, come dimostrato dalla concessione del beneficio per gli altri dieci semestri. Ha inoltre censurato la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, dell’intervenuta remissione di querela da parte del denunciante. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva un dato processuale preliminare e dirimente: con dichiarazione del 17 gennaio 2025 il difensore, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato all’impugnazione.
Tale sopravvenienza impone, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., di dichiarare inammissibile il ricorso. La Corte non entra quindi nel merito delle censure relative alla valutazione della condotta e alla incidenza della remissione di querela.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto alla somma in favore della Cassa delle ammende, la Corte osserva che la causa di inammissibilità è ascrivibile a volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, non emergendo elementi atti ad escludere tale colpa nella determinazione della causa stessa, come precisato dalla Corte cost. n. 186 del 2000.
La Corte richiama il principio secondo cui l’art. 616 cod. proc. pen. non opera distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen., richiamando sul punto Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 e Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015. Su queste basi liquida la somma in euro 500,00.
Nota della Redazione
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