Riconoscimento di sentenza penale straniera ex d.lgs. 161/2010: sufficiente la traduzione del certificato, non dell’intera sentenza (Cass. pen. n. 33544/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 33544/2025, camera di consiglio del 9 ottobre 2025, R.G.N. 24834/2025. Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Benedetto Paternò Raddusa.
Il principio di diritto
Ai fini del riconoscimento di una sentenza penale straniera secondo il d.lgs. n. 161 del 2010 (attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI), è richiesta la traduzione del solo certificato e non anche dell’intera sentenza da riconoscere: l’art. 12, comma 1, del decreto prevede la traduzione del certificato, mentre il comma 3 consente alla Corte di appello di richiedere un nuovo certificato o la sentenza tradotta solo in caso di incompletezza, manifesta difformità o insufficienza del contenuto ai fini della decisione sull’esecuzione. Tale disciplina, di natura speciale, prevale su quella del codice di procedura penale (artt. 730 e 731 cod. proc. pen.), richiamato dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 161 del 2010 solo in via residuale.
Il fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria disponeva il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, di una sentenza della Corte di appello di Anversa che aveva condannato l’interessato a pena detentiva per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti. La difesa ricorreva per cassazione, lamentando la mancata puntuale indicazione degli effetti del riconoscimento e l’omessa acquisizione della traduzione integrale della sentenza straniera, ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
La motivazione
La Corte ha giudicato infondato il ricorso. Gli effetti del riconoscimento erano puntualmente individuati nella sentenza impugnata, finalizzata a consentire l’esecuzione della condanna estera ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 161 del 2010. Quanto alla traduzione, l’assunto difensivo muoveva dall’erroneo presupposto dell’applicabilità delle norme del codice di rito. Il riconoscimento era invece disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, attuativo della decisione quadro 2008/909/GAI, il cui art. 23 prevede la traduzione del solo certificato: coerentemente, l’art. 12 del decreto impone la traduzione del certificato e consente la richiesta della sentenza tradotta solo in caso di sua incompletezza o insufficienza. La disciplina speciale prevale su quella codicistica, richiamata solo in via residuale dall’art. 24, comma 2. Correttamente, quindi, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta difensiva, non emergendo profili di effettiva incertezza sul contenuto del certificato.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce il perimetro documentale del riconoscimento delle sentenze penali nello spazio giudiziario europeo. Chi contesta il riconoscimento non può pretendere la traduzione integrale della sentenza straniera: la regola è la traduzione del solo certificato, e la sentenza tradotta può essere richiesta dalla Corte di appello soltanto se il certificato risulti incompleto, difforme o insufficiente per decidere. La difesa che invochi le norme del codice di procedura penale deve tenere conto della prevalenza della disciplina speciale del d.lgs. n. 161 del 2010, che relega il rito ordinario a funzione meramente residuale.