Colonia felina e art. 674 c.p.: chi nutre i gatti randagi che vivono in libertà non è “garante” e non risponde delle molestie olfattive (Cass. pen. 27109/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 27109/2026 (n. sez. 497/2026), depositata il 17 luglio 2026, R.G.N. 11228/2026 — udienza pubblica del 12 giugno 2026, Presidente Filippo Casa, Relatore Aldo Natalini.

Il principio di diritto

Il soggetto che, su base volontaria, si occupa del nutrimento di gatti randagi che vivono in libertà non può, per ciò solo, qualificarsi giuridicamente come detentore dell’animale e non può ritenersi gravato di una specifica posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. in relazione all’art. 674 cod. pen.: in difetto anche di un rapporto di semplice detenzione, materiale e di fatto, tra l’animale e una data persona, va esclusa la responsabilità omissiva impropria per il mancato impedimento delle molestie olfattive derivanti dalla colonia felina.

Il fatto

Il Tribunale di Locri, assolta l’imputata dalla contravvenzione ex art. 650 cod. pen. (inosservanza di un’ordinanza sindacale) perché il fatto non costituisce reato, l’aveva pero condannata alla sola ammenda per il reato di cui all’art. 674 cod. pen.: nutrendo una colonia di gatti randagi, avrebbe provocato deiezioni e scarti idonei a molestare i residenti, in ragione di una posizione di garanzia derivante dall’accudimento degli animali. L’imputata ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando in particolare la formula assolutoria del capo A e, quanto alla condanna, l’insussistenza di una posizione di garanzia e l’erronea individuazione del luogo di consumazione.

La motivazione

Il ricorso e fondato quanto al secondo motivo, assorbente. In primo luogo difetta il presupposto di “ambientazione” dell’art. 674 cod. pen.: il getto o versamento deve avvenire in luogo di pubblico transito o “in luogo privato ma di comune o altrui uso”, mentre il Tribunale aveva accertato che le deiezioni interessavano il giardino privato della persona offesa, luogo privato tout court. In secondo luogo va esclusa la posizione di garanzia: chi accudisce e foraggia una colonia felina — gatti che, per definizione legale ed etologica, “vivono in libertà” e non sono animali pericolosi — non ne e detentore e non ha ne il potere giuridico ne la materiale possibilità di impedirne le condotte moleste. La giurisprudenza sui cani (fondata sull’art. 672 cod. pen., relativo agli animali pericolosi) non e estensibile ai felini randagi. Il primo motivo, sulla formula assolutoria del capo A, e invece inammissibile: la contravvenzione ex art. 650 cod. pen. ha natura sussidiaria e correttamente il fatto e stato qualificato come illecito amministrativo.

Esito: annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 674 cod. pen., perché il fatto non sussiste; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

Chi si prende cura, come “referente” o tutor, di una colonia felina randagia non assume per ciò solo una posizione di garanzia penale: non essendo detentore dei gatti liberi, non risponde ex art. 40 cpv. cod. pen. delle molestie che gli animali possano arrecare a terzi. Sul piano della fattispecie, l’art. 674 cod. pen. richiede che le immissioni moleste raggiungano un luogo di pubblico transito o un luogo privato di comune o altrui uso: un giardino privato tout court non integra il reato. La disciplina cautelare sugli animali pericolosi (art. 672 cod. pen., pensata per i cani) non si estende ai gatti randagi. Resta ferma, distinta dal piano penale, l’eventuale responsabilità civile e il rispetto delle ordinanze comunali, la cui violazione può integrare un illecito amministrativo.

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