Reddito di cittadinanza: tacere l’impresa e i beni intestati è dolo, non negligenza (Cass. pen. n. 33788/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 33788/2025 (P.U. 14 maggio 2025; R.G.N. 3834/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Andrea Gentili
Il principio di diritto
Il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (dichiarazioni false o incomplete per il conseguimento del reddito di cittadinanza), richiede il dolo generico: è sufficiente che l’agente si sia rappresentato la doverosità della trasmissione delle informazioni richieste ai fini della domanda e abbia scientemente omesso di renderle nei termini completi. L’allegazione che l’incompletezza sia frutto di mera negligenza è una postulazione inidonea, tanto più quando le informazioni taciute — posizione lavorativa e residenza — riguardano la persona stessa del dichiarante, che ne era necessariamente a conoscenza.
Il fatto
Il G.u.p. del Tribunale di Livorno (sent. 15 novembre 2022), in abbreviato, condannava l’imputato a due anni di reclusione — ritenuta la recidiva reiterata — per la violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019: nella domanda per il reddito di cittadinanza aveva fornito informazioni non veritiere o incomplete, omettendo di comunicare la propria reale posizione lavorativa — era titolare di un’impresa di compravendita di autoveicoli e risultava intestatario di 32 veicoli — e la propria effettiva residenza familiare. La Corte d’appello di Firenze (sent. 10 dicembre 2024) confermava. Il ricorso deduceva il difetto dell’elemento soggettivo (mera negligenza nella compilazione) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con censure sulla misura della pena.
La motivazione
Il primo motivo è palesemente infondato. L’assunto della negligenza è mera postulazione: confermato il dato obiettivo dell’incompletezza informativa, era onere del ricorrente indicare le ragioni, non esaminate in appello, per attribuire a «colpa» l’omissione. Trattandosi di reato a dolo generico, basta la consapevolezza della doverosità delle informazioni — dimostrata dal fatto che l’imputato aveva compilato per il resto il modulo — e l’omissione cosciente; né è ipotizzabile ignoranza di dati riferiti alla propria persona. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: le attenuanti generiche sono state negate con motivazione logica, fondata sul non contestato corredo di precedenti penali; la pena è stata contenuta nel minimo, con aumento adeguato per la recidiva reiterata e corretto abbattimento per il rito.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso penale sul reddito di cittadinanza (i cui procedimenti continuano a scontare fatti pregressi), la linea difensiva della «svista» nella compilazione non regge se non è sostenuta da allegazioni specifiche e verificabili: la Corte presume la consapevolezza per i dati che riguardano direttamente il dichiarante — attività d’impresa, beni intestati, residenza. Chi impugna deve quindi aggredire il profilo soggettivo con elementi concreti già nel giudizio di merito (ad esempio, circostanze che rendano plausibile l’errore sul contenuto informativo richiesto), non con la generica invocazione della negligenza. Sul piano sanzionatorio, i precedenti penali continuano a giustificare da soli il diniego delle generiche, e la pena al minimo edittale non richiede motivazione rafforzata.
Esito: ricorso dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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