Doppio cognome del minore: il giudice autorizza la domanda al Prefetto in caso di dissenso (Cass. 8369/2025)
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 8369 del 30 marzo 2025 (R.G. n. 2123/2024) – Presidente Alberto Giusti, Relatrice Laura Tricomi; decisione del 5 febbraio 2025.
Il principio
Se i genitori non concordano sulla domanda di aggiunta del cognome materno al figlio minorenne, il contrasto deve essere risolto dal giudice ordinario, che valuta l’interesse concreto del minore e può autorizzare uno dei genitori ad agire quale rappresentante ad acta. La modifica del cognome resta però affidata al successivo procedimento amministrativo davanti al Prefetto previsto dall’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000.
La vicenda
La madre di un bambino nato nel 2015 chiedeva di aggiungere il proprio cognome a quello paterno. Il padre negava il consenso. La Corte d’appello, dopo aver ritenuto la scelta conforme all’interesse del minore, aveva autorizzato direttamente la modifica dell’atto di nascita e ordinato all’ufficiale dello stato civile di procedere.
La decisione
La Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sul dissenso genitoriale. La scelta di chiedere il cambiamento del cognome è una questione di particolare importanza relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale e coinvolge il diritto soggettivo del minore al nome.
Ha tuttavia corretto il provvedimento impugnato: il giudice non può sostituirsi al Prefetto nella decisione amministrativa finale. Una volta accertato l’interesse del minore, deve autorizzare il genitore prescelto a presentare la domanda prefettizia quale rappresentante ad acta. La Corte ha quindi autorizzato la madre a promuovere tale procedimento.
Ricadute operative
- Il dissenso dei genitori è deciso dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 316 e 337-ter c.c.
- La valutazione deve essere concreta, non automatica e centrata sull’interesse del minore.
- Il giudice può attribuire a un genitore una rappresentanza ad acta.
- La domanda di modifica deve poi essere presentata al Prefetto secondo l’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000.
Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 8369 del 30 marzo 2025.