Disconoscimento di paternità: il termine di decadenza decorre dalla nascita, non dal test del DNA tardivo (Cass. 2914/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 2914 del 9 febbraio 2026 (R.G.N. 27105/2024) — Presidente Maria Acierno, Relatore Laura Tricomi.
Il principio di diritto
Il termine di un anno per l’azione di disconoscimento della paternità ha natura di decadenza e decorre dal giorno della nascita del figlio. La decorrenza è posticipata al giorno della conoscenza soltanto se il marito prova di aver ignorato la propria impotenza di generare o l’adulterio della moglie al tempo del concepimento. Ciò che rileva è l’acquisizione «certa» della conoscenza dell’incapacità a generare: non basta il mero riscontro diagnostico, né la prova della non paternità, che viene in rilievo solo dopo che sia stata dimostrata la tempestività dell’azione.
Il fatto
Il marito conveniva in giudizio la moglie chiedendo l’accertamento di non essere il padre del minore nato nel 2016. Deduceva di aver scoperto, da certificato medico del 2020, di essere affetto da Sindrome di Klinefelter, patologia genetica che tra i suoi effetti più frequenti annovera l’infertilità. La moglie e il curatore speciale del minore eccepivano la decadenza dall’azione, essendo la prima diagnosi della sindrome risalente al 2011.
Il Tribunale dichiarava l’attore decaduto. La Corte d’appello respingeva il gravame: l’uomo non aveva mai avuto certezza — ma solo il sospetto — della propria impotentia generandi, essendogli la patologia diagnosticata già dal 2011, epoca anteriore alla nascita; né aveva provato l’adulterio della moglie all’epoca del concepimento. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi.
La motivazione
Primo motivo (omessa pronuncia) — infondato. L’art. 244, secondo comma, c.c. fa decorrere il termine annuale dalla nascita, salvo posticipazione al giorno della conoscenza ove il marito provi di aver ignorato la propria impotenza a generare o l’adulterio. Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del «favor veritatis» sul «favor minoris», ma un bilanciamento in concreto dell’interesse del minore (Cass. n. 27140/2021). Grava sul marito la prova delle circostanze che impediscono la decadenza; ciò che rileva è l’acquisizione «certa» della conoscenza. Il riscontro diagnostico dell’impotenza non sostituisce la prova della sua tempestiva conoscenza (Cass. n. 9380/2012) e incombe sul preteso padre provare che l’impotenza è durata per tutto il periodo del concepimento (Cass. n. 7965/2017). La prova della non paternità rileva, sul piano logico-giuridico, solo dopo dimostrata la tempestività dell’iniziativa processuale (Cass. n. 19324/2020). Nessuna omessa pronuncia, dunque, avendo la Corte di merito accertato in via prioritaria la decadenza.
Secondo motivo (omesso esame del test negativo) — disatteso. La censura è carente di specificità (art. 366, n. 6, c.p.c.); la Corte aveva già valutato il prospettato adulterio, riferito però a una relazione del novembre-dicembre 2020 e non all’epoca del concepimento. Il documento — accertamenti genetici svolti su iniziativa privata fuori dal giudizio, in violazione del contraddittorio, su reperti biologici di provenienza non accertata — non è un «fatto storico» decisivo ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017).
Terzo motivo (ius superveniens — riforma Cartabia) — inammissibile. Il giudizio fu introdotto con citazione notificata il 18 gennaio 2021: ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022). Generica e astratta la sollecitazione a un’interpretazione costituzionalmente orientata, che presuppone una pluralità di interpretazioni possibili qui non individuate (Corte Cost. n. 198/2003).
Implicazioni pratiche
Chi agisce per il disconoscimento fondandolo sulla propria impotenza di generare deve muoversi entro un anno dalla nascita, salvo dimostri di aver acquisito solo dopo la conoscenza certa dell’incapacità: il sospetto, anche se radicato in una diagnosi risalente, non sposta il dies a quo. Un test del DNA prodotto tardivamente e formato fuori dal giudizio non serve né a fissare il momento della conoscenza né come fatto decisivo, perché la prova biologica rileva solo dopo che sia stata dimostrata la tempestività dell’azione. Per i giudizi introdotti prima del 28 febbraio 2023 resta applicabile il rito anteriore alla riforma Cartabia.
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