La diffida non interrompe l’usucapione della servitù di veduta (App. Bari 970/2026)
Corte d’appello di Bari, Sezione I civile, sentenza n. 970 del 13 luglio 2026 (R.G. n. 602/2022), giudizio di rinvio – Presidente relatore Michele Prencipe; decisione del 17 marzo 2026.
Il principio di diritto / massima
La diffida o messa in mora non interrompe il termine utile per l’usucapione di una servitù, poiché il possesso può proseguire anche in aperto contrasto con la volontà del proprietario. Il singolo condomino può opporre in via difensiva l’usucapione di una servitù a vantaggio delle parti comuni, ma non può chiederne l’accertamento con effetti acquisitivi per tutti i condomini senza la necessaria legittimazione.
Il fatto
Il proprietario di un cortile aveva agito contro i proprietari del fabbricato confinante chiedendo l’eliminazione di vedute dirette e oblique, la regolarizzazione delle luci, la rimozione della gronda e del canale di scarico e il risarcimento dei danni. Alcuni convenuti avevano invocato l’usucapione delle servitù. Dopo il primo grado, l’appello e l’annullamento disposto dalla Cassazione con sentenza n. 1614/2022, la controversia è tornata alla Corte d’appello di Bari quale giudice di rinvio.
La motivazione
Sulla base delle testimonianze, della consulenza tecnica e della documentazione fotografica, la Corte ha distinto le aperture che consentivano comodamente e in sicurezza l’inspectio e la prospectio nel fondo altrui, qualificandole come vedute, dalle aperture aventi soltanto funzione di luce.
Per due finestre del secondo piano è stato provato un possesso ultraventennale continuo, pacifico, pubblico e non interrotto, esercitato mediante opere visibili e permanenti. La diffida inviata nel 1991 non era idonea a interrompere l’usucapione: secondo il precedente espressamente richiamato dalla Corte, gli atti di diffida e messa in mora interrompono la prescrizione dei diritti di obbligazione, non il possesso utile all’acquisto di un diritto reale.
La domanda con cui due condomini pretendevano l’accertamento dell’usucapione della servitù relativa alla gronda e al canale di scarico, destinata all’utilità dell’intero edificio, è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione: avrebbe prodotto l’acquisto del diritto anche a favore degli altri condomini, che non avevano proposto la domanda né conferito mandato. La medesima deduzione è stata però valutata come eccezione di usucapione, ammissibile in funzione conservativa e difensiva per paralizzare l’actio negatoria relativa alle parti comuni.
Quanto alle altre aperture, la Corte ha accolto l’actio negatoria per cinque vedute collocate a distanza inferiore a quella prescritta dagli artt. 905 e 906 c.c., in assenza di un titolo o di una tempestiva eccezione di usucapione. Ha inoltre ordinato la regolarizzazione delle tre luci secondo l’art. 901 c.c., con chiusura delle aperture qualora l’adeguamento fosse materialmente impossibile.
Implicazioni pratiche
Chi contesta una veduta deve verificare non solo le distanze, ma anche la concreta possibilità di affaccio e la prova del possesso ultraventennale. Una semplice diffida non arresta l’usucapione: occorre un atto realmente idoneo a interrompere il possesso. Nel contesto condominiale è poi decisiva la forma della difesa: il singolo condomino può opporre l’usucapione per respingere la pretesa del terzo, ma la domanda diretta a ottenere un nuovo titolo reale per l’intera collettività richiede la partecipazione o il mandato degli altri titolari.
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