Acquisto del coniuge in comunione legale: la presenza dell’altro come venditore non sostituisce le dichiarazioni dell’art. 179 c.c. (Cass. 11599/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11599 del 28 aprile 2026 (R.G.N. 11710/2019) — Presidente Milena Falaschi, Relatore Riccardo Guida

Il principio di diritto

Se un coniuge in comunione legale acquista un immobile dopo il matrimonio con atto al quale l’altro partecipa come comproprietario venditore, l’esclusione dalla comunione richiede sia la dichiarazione dell’acquirente sulla natura personale dell’acquisto ai sensi dell’art. 179, comma 1, lettere c), d) o f), c.c., sia la dichiarazione del coniuge non acquirente prevista dal comma 2. Quest’ultima è necessaria ma non sufficiente: deve sussistere in concreto una delle cause tassative di esclusione.

Il fatto

Nella divisione dei beni tra ex coniugi si discuteva, fra l’altro, se un immobile acquistato dal marito nel 1983 fosse personale. La moglie aveva partecipato all’atto come comproprietaria venditrice, ma mancavano le dichiarazioni espressamente previste dall’art. 179 c.c. I giudici di merito avevano attribuito alla sua presenza valore equivalente all’assenso all’acquisto personale. La controversia riguardava anche i frutti civili dell’ex casa coniugale goduta in via esclusiva.

La motivazione

La Cassazione ha escluso che il ruolo di co-venditrice possa valere come dichiarazione implicita sulla natura personale del bene. Il motivo della partecipazione all’atto risiede nella cessione della quota e non consente l’inferenza accolta dalla Corte d’appello; il ragionamento presuntivo è stato ritenuto non conforme all’art. 2729 c.c. Richiamate Cass. n. 17457/2007, Cass. n. 19485/2017, Cass., Sez. U., n. 1785/2018 e Cass. n. 19856/2024.

È stato accolto anche il motivo sui frutti civili: chi gode da solo del bene comune li deve agli altri dalla richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento, non automaticamente dalla revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Corte ha richiamato Cass. n. 10264/2023 e Cass. n. 28605/2023. È stato invece respinto il ricorso incidentale sull’applicazione retroattiva della legge n. 55/2015.

Implicazioni pratiche

Negli acquisti immobiliari in costanza di comunione legale, la sola presenza dell’altro coniuge nell’atto, anche come venditore, non rende personale il bene: occorrono le dichiarazioni formali e la reale causa di esclusione prevista dall’art. 179 c.c. Quanto all’uso esclusivo di un bene comune, la decorrenza dei frutti dipende dalla manifestazione della volontà dell’altro comunista di partecipare al godimento. La Corte ha accolto il ricorso principale, rigettato l’incidentale, cassato e rinviato alla Corte d’appello di Genova.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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