L’ascolto del minore in appello non va rinnovato automaticamente (Cass. 1857/2026)
Corte di cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 1857 del 27 gennaio 2026 (R.G. n. 11146/2025) – Presidente Laura Tricomi, Relatore Rosario Caiazzo; decisione del 17 dicembre 2025.
Il principio
L’ascolto del minore è un diritto personalissimo e non un adempimento burocratico, ma la sua rinnovazione in appello non è automatica. Per i minori infradodicenni, in mancanza di una richiesta specifica che indichi le ragioni e i temi dell’audizione, il giudice non è tenuto a motivarne espressamente l’omissione.
La vicenda
In un procedimento relativo alla limitazione della responsabilità genitoriale e ai rapporti tra tre figli minori e la madre, la Corte d’appello aveva predisposto un progetto graduale di riavvicinamento, coinvolgendo servizi sociali e professionisti. Il padre contestava, fra l’altro, il mancato ascolto dei minori in secondo grado e il bilanciamento tra bigenitorialità e loro interesse superiore.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’audizione può essere omessa quando è contraria all’interesse del minore o manifestamente superflua; la reiterazione può persino arrecare un pregiudizio emotivo se non porta alcun beneficio ulteriore. Nel caso concreto non era stata formulata in appello un’istanza specifica e non erano emerse questioni nuove che rendessero necessario un nuovo ascolto.
La Corte territoriale aveva inoltre compiuto un esame concreto del rapporto tra bigenitorialità e interesse dei figli. L’affidamento esclusivo resta eccezionale e richiede una rigorosa prova della contrarietà dell’affidamento condiviso all’interesse del minore.
Ricadute operative
- L’ascolto del minore è un diritto partecipativo, non una semplice prova.
- La rinnovazione in appello va valutata caso per caso.
- Per l’infradodicenne l’istanza deve indicare ragioni e temi specifici.
- La bigenitorialità non opera come automatismo, ma l’affidamento esclusivo richiede un rigoroso riscontro probatorio.
Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 1857 del 27 gennaio 2026.