Riconoscimento giudiziale di paternità: interesse del minore e diritto alla bigenitorialità (Cass. civ. Sez. I n. 4986/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al riconoscimento del figlio naturale infraquattordicenne, l’interesse del minore deve essere valutato in concreto, con esclusione di elementi estranei al rapporto genitore-figlio, quali la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento o il suo rapporto con il genitore che il riconoscimento ha già effettuato. Il rifiuto del genitore che ha già riconosciuto è ostativo solo in presenza di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all’interesse del minore e la probabilità di una forte compromissione del suo sviluppo psico-fisico, non essendo sufficienti il mero riferimento a precedenti penali o a comportamenti moralmente riprovevoli, in difetto di un accertamento in concreto del pregiudizio effettivo derivante dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale.
Il Fatto
Il padre ha agito per il riconoscimento giudiziale della paternità sulla minore, nata a seguito di procreazione medicalmente assistita e riconosciuta unicamente dalla madre. La madre si è opposta, contestando la paternità e deducendo l’incapacità del padre di svolgere i ruoli genitoriali, nonché le sue condanne per reati di mafia e la sua indole violenta. Il Tribunale di Palmi ha respinto la domanda, ritenendo che il riconoscimento non rispondesse all’interesse della minore. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha riformato la decisione, accogliendo la domanda di riconoscimento e disponendo l’acquisto del cognome paterno. La madre ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in sede di opposizione del genitore che per primo ha riconosciuto al riconoscimento richiesto dall’altro genitore, il giudice deve vagliare sia le ragioni del genitore che rifiuta il consenso, sia del genitore ricorrente, nonché ogni altro elemento acquisito, ai fini della valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, con esclusione di ogni elemento o motivo estraneo o esterno al rapporto genitore-figlio, quali la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento o il suo rapporto con il genitore che il riconoscimento ha già effettuato.
La Corte ha ribadito che la legittimità del rifiuto sussiste solo in presenza di seri e specifici motivi che evidenzino la contrarietà del riconoscimento all’interesse del minore e la probabilità di una forte compromissione del suo sviluppo psicofisico. Non sono sufficienti il mero riferimento ai precedenti penali del genitore, in difetto di un accertamento in concreto del pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, né la pregressa condotta del genitore che aveva mostrato scarso interesse verso il figlio. Il pericolo per lo sviluppo psico-fisico del minore deve essere fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore, che abbia ad oggetto la verifica del pericolo derivante dal riconoscimento richiesto.
La Corte ha concluso che la decisione impugnata non presentava né violazioni di legge né omissioni di fatti decisivi, avendo la Corte d’Appello correttamente valutato che il riconoscimento non avrebbe causato uno sconvolgimento affettivo o educativo alla minore, né sarebbe stato ostativo il comportamento minaccioso del padre successivo all’interruzione dei rapporti, in quanto il pregiudizio che osterebbe al riconoscimento è quello che scaturisce direttamente dall’attribuzione dello status genitoriale, non dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per il quale possono essere adottati provvedimenti separati.
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Nota della Redazione
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