Assegni familiari e convivenza con il datore di lavoro (Corte cost. n. 120/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 120 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’art. 2 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, il testo unico sugli assegni familiari. La norma resta cosi’ com’e’: chi lavora alle dipendenze del proprio convivente di fatto non perde l’assegno per il nucleo familiare, mentre lo perde chi lavora alle dipendenze del coniuge.
La norma in gioco. L’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955 elenca chi non ha diritto agli assegni familiari: il coniuge del datore di lavoro e i parenti o affini fino al terzo grado che con lui convivono. L’assegno per il nucleo familiare, in sigla ANF, ha sostituito i vecchi assegni familiari. E’ una prestazione che aumenta con il numero dei componenti del nucleo e diminuisce al crescere del reddito. Spesso viene anticipata dal datore di lavoro, che poi la recupera compensandola con i contributi dovuti all’INPS.
Il caso. Il titolare di un’impresa individuale ha ricevuto dall’INPS un avviso di addebito per la contribuzione del periodo aprile 2010 – dicembre 2016. L’istituto contestava gli assegni per il nucleo familiare riconosciuti a una lavoratrice dipendente che conviveva con lui e aveva avuto figli dalla relazione. La convivenza risultava dall’anagrafe dal 2 febbraio 2008. Il giudice di primo grado ha dato ragione all’imprenditore: la convivente non e’ il coniuge, e l’elenco delle esclusioni non si allarga. L’INPS ha impugnato la decisione.
Il dubbio del giudice. La Corte d’appello di Venezia ha ritenuto di non poter estendere il divieto ai conviventi in via interpretativa, perche’ le cause di esclusione sono tassative. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Secondo il giudice la norma contrasterebbe con l’art. 3 della Costituzione, perche’ tratta in modo diverso due situazioni con la stessa esigenza di tutela, e con l’art. 38, perche’ farebbe arrivare la prestazione a un nucleo in cui il bisogno si deve presumere assente. L’obiettivo era una parificazione verso il basso: negare l’assegno anche al lavoratore che convive con il datore di lavoro.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima chiarito la funzione della norma. L’esclusione del coniuge serve a evitare che l’assegno vada a un nucleo familiare che comprende lo stesso soggetto su cui ricade il peso economico della misura, cioe’ a evitare una forma di autofinanziamento del datore di lavoro. Poi ha spiegato perche’ quel divieto non puo’ valere per la convivenza di fatto. Nella disciplina dell’ANF il nucleo familiare e’ composto dai coniugi e dai figli: il convivente di fatto non ne fa parte. Solo chi ha stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76 del 2016 viene assimilato al nucleo coniugale, e soltanto per il calcolo del reddito.
Il sistema, per la Corte, e’ quindi coerente: la convivenza non conta ne’ per concedere l’assegno ne’ per escluderlo. Aggiungere la convivenza tra le cause ostative, come chiedeva il giudice, avrebbe creato un’incongruenza, perche’ la stessa situazione avrebbe fatto perdere il beneficio pur non contando quando si tratta di attribuirlo e di quantificarlo. Per questo non c’e’ violazione dell’art. 3. La censura fondata sull’art. 38 e’ stata respinta per la stessa ragione: la norma non devia dalla finalita’ dell’assegno, ma tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici tra chi e’ sposato e chi convive. La Corte ha anche ricordato che la diversita’ tra rapporto coniugale e convivenza di fatto resta, e che l’equiparazione viene ammessa solo caso per caso.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto a prima, ma il quadro e’ ora chiaro. Chi lavora alle dipendenze del proprio convivente di fatto puo’ continuare a percepire l’assegno per il nucleo familiare, se ricorrono le altre condizioni, e l’INPS non puo’ recuperarlo sostenendo che la convivenza equivale al matrimonio. Chi lavora alle dipendenze del coniuge, invece, resta escluso. La Corte non ha stabilito che convivenza e matrimonio siano equivalenti: ha deciso solo su questa norma. Un’eventuale estensione del divieto ai conviventi spetta al legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/120
Nota della Redazione
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