Ricorso per saltum inammissibile contro non luogo a procedere predibattimentale (Cass. pen. Sez. V n. 22252 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. è impugnabile con appello, a norma dell’art. 554-quater cod. proc. pen., e non con ricorso per cassazione, neppure mediante ricorso per saltum. La facoltà di ricorso diretto prevista dall’art. 569 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le sentenze che definiscono nel merito il primo grado di giudizio o altre tipologie di decisione espressamente indicate. Ne deriva che il ricorso proposto avverso la sentenza predibattimentale ex art. 554-ter cod. proc. pen. deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti al giudice competente ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., senza indagine sulla volontà effettiva della parte impugnante.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in sede di udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto di energia elettrica. Esclusa l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela.

Avverso tale decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza della stessa norma sull’aggravante: secondo il ricorrente l’energia elettrica rientra tra le cose destinate a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene al mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito della nuova udienza predibattimentale, il c.d. filtro introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022 per i procedimenti a citazione diretta. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 554-quater cod. proc. pen., che mutua il regime dell’art. 428 cod. proc. pen. dettando un sistema impugnatorio chiuso e speciale, in deroga a quello generale.

Il collegio rileva che la legittimazione ad appellare del pubblico ministero, prevista dall’art. 554-quater cod. proc. pen., è ampia e incontra solo il limite oggettivo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Ciò la distingue dal disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che, dopo le modifiche della legge n. 114 del 2024, esclude del tutto l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen. La peculiare natura di queste sentenze è confermata dalla loro assoggettabilità a revoca ai sensi dell’art. 554-quinquies cod. proc. pen..

Quanto all’art. 569 cod. proc. pen., la Corte nega che esso possa fondare il ricorso per saltum. La norma si riferisce alla “sentenza di primo grado”, formula che evoca la celebrazione del giudizio e osta all’estensione del ricorso diretto alle sentenze processuali che precedono il dibattimento. Inoltre, gli epiloghi tipizzati dell’appello ex art. 554-quater cod. proc. pen. — conferma, modifica della formula, fissazione dell’udienza dibattimentale davanti a giudice diverso — sono inconciliabili con gli esiti tipizzati del giudizio di cassazione.

Il collegio, nonostante pronunce di segno contrario (Sez. 2 n. 29406 del 2025; Sez. 5 n. 12864 del 2022), dà continuità all’orientamento maggioritario formatosi sull’art. 425 cod. proc. pen. dopo la riforma della legge n. 103 del 2017, e richiama le prime decisioni sul tema (Sez. 2 n. 28063 del 2024). Confermando il percorso argomentativo della sentenza Gallo, e in linea con le Sezioni Unite Bonaventura del 2001, la Corte esclude la necessità di un’indagine introspettiva sulla volontà della parte: basta la voluntas impugnationis e l’oggettiva impugnabilità del provvedimento. Il ricorso è pertanto qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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