Concordato in appello, ricorso per cassazione ammesso solo su formazione della volontà (Cass. pen. Sez. VII n. 1145 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. La tardività della dichiarazione di concordato e della correlativa rinuncia ai motivi di appello resta superata dal comportamento dell’imputato che, conoscendo il termine, abbia acceduto al concordato senza eccepire nulla in udienza.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 03/11/2023, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. pen., aveva ridotto la pena inflitta al ricorrente, revocando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell’interdizione legale, e applicando l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni. Nel resto era stata confermata la condanna resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., per inosservanza del termine previsto a pena di decadenza per la dichiarazione e la rinuncia ai motivi di appello, e l’inosservanza dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la questione della tardività della dichiarazione di concordato e della correlativa rinuncia è superata dal comportamento stesso dell’imputato: pur a conoscenza del termine, questi ha inteso accedere al concordato senza nulla eccepire in udienza, mostrando così di voler concludere il processo a proprio carico.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza della Corte regolatrice in tema di concordato in appello. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01.

Nel caso concreto tali condizioni non ricorrevano. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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