Servitù per destinazione del padre di famiglia: non basta la sola esistenza di una strada (Cass. 564/2026)

Corte di cassazione, Seconda sezione civile, ordinanza n. 564 del 9 gennaio 2026 (R.G. n. 838/2023) – Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Andrea Penta; decisione del 16 dicembre 2025.

Il principio

La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede che, al momento della separazione dei fondi appartenuti allo stesso proprietario, esistano opere o segni esteriori permanenti, visibili e univocamente idonei a manifestare una situazione oggettiva di subordinazione. Per la servitù di passaggio non è sufficiente la semplice presenza di una strada sul fondo che si assume servente.

La vicenda

I proprietari di un terreno chiedevano di accertare una servitù di passaggio su uno stradello, sostenendo che fosse sorta per destinazione del padre di famiglia. Dopo un primo giudizio di cassazione, la Corte d’appello in sede di rinvio aveva ammesso le prove testimoniali già tempestivamente richieste e aveva riconosciuto la servitù.

La decisione

La Cassazione ha confermato la decisione. Nel giudizio di rinvio l’istruzione è normalmente chiusa, ma il giudice può assumere le prove rese necessarie dalla sentenza di annullamento; nel caso concreto le istanze erano state tempestivamente reiterate e la precedente mancata ammissione era stata censurata in appello.

L’appartenenza originaria dei fondi al medesimo proprietario, l’unicità del possesso e la presenza delle opere visibili e permanenti possono essere dimostrate con qualunque mezzo, compresa la prova testimoniale. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e dell’efficacia dimostrativa degli elementi acquisiti resta riservata al giudice di merito.

Ricadute operative

  • La strada deve rivelare in modo univoco la destinazione al servizio dell’altro fondo.
  • I requisiti devono esistere al momento della separazione delle proprietà.
  • La prova può essere fornita anche mediante testimoni.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare le condanne previste dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

Provvedimento integrale: Cassazione civile, ordinanza n. 564 del 9 gennaio 2026.

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