Il muro che contiene un terrapieno artificiale è una costruzione, ma la norma locale va individuata con precisione (Cass. 5244/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 5244 del 9 marzo 2026 (R.G.N. 25617/2020) — Presidente Lorenzo Orilia, Relatore Stefano Oliva
Il principio di diritto
Il muro di contenimento tra fondi a livelli differenti, quando il dislivello deriva dall’opera dell’uomo o quello naturale è stato artificialmente accentuato, è una costruzione soggetta alle distanze dell’art. 873 c.c. e delle norme integrative. Il giudice che applica una prescrizione locale sulle distanze deve però individuare con precisione la disposizione applicabile e darne conto nella motivazione: non basta un generico richiamo al P.R.G. o a non meglio identificati “siti internet”.
Il fatto
Le proprietarie di un fondo citarono la confinante, denunciando la realizzazione di un terrapieno artificiale contenuto da un muro in cemento armato, con bocchette per lo scolo delle acque meteoriche. Chiesero il ripristino dello stato dei luoghi, sostenendo che l’opera violasse le distanze e avesse modificato il regime naturale delle acque. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello confermò in larga parte la decisione, qualificando il manufatto come nuova costruzione e richiamando una distanza minima dal confine di cinque metri prevista dal P.R.G. comunale.
La motivazione
La Cassazione ha anzitutto ritenuto legittima l’attività del consulente tecnico, che aveva acquisito documentazione urbanistica e tecnica necessaria a verificare lo stato dei luoghi. Richiamando Cass., Sez. U., n. 3086/2022, la Corte ha ricordato che il consulente può accertare i fatti inerenti all’oggetto della lite necessari a rispondere ai quesiti, purché non supplisca all’omessa allegazione dei fatti principali.
Quanto alla natura dell’opera, la sentenza conferma che il muro collegato funzionalmente a un terrapieno artificiale non è un semplice muro di cinta ai sensi dell’art. 878 c.c. L’alterazione, o anche la sola accentuazione artificiale, del dislivello rende il manufatto una costruzione soggetta alle distanze, secondo i precedenti richiamati, fra cui Cass. n. 1217/2010 e Cass. n. 13628/2010.
È stato tuttavia accolto il profilo relativo alla normativa locale. La Corte d’appello aveva affermato che il P.R.G. imponesse cinque metri dal confine, ma non aveva indicato la norma, il suo contenuto né la fonte ufficiale dalla quale ne aveva acquisito conoscenza. La motivazione è stata quindi ritenuta insufficiente su un punto decisivo.
Implicazioni pratiche
Nelle controversie tra confinanti, la qualificazione del muro dipende dalla sua funzione concreta e dall’origine del dislivello: se contiene terreno riportato o un dislivello artificialmente accentuato, può essere soggetto alle distanze previste per le costruzioni. Allo stesso tempo, quando la decisione dipende da una regola urbanistica locale, il giudice deve identificarla e illustrarne esattamente il contenuto. La Corte ha accolto in parte il terzo motivo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare l’opera alla luce della normativa locale correttamente individuata e, se necessario, precisare le modalità del ripristino.
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