Il muro scuro non è un atto emulativo se la tinteggiatura ha funzione impermeabilizzante (App. Napoli 5430/2026)
Corte d’appello di Napoli, Sesta sezione civile, sentenza n. 5430 del 17 luglio 2026 (R.G. n. 2540/2022) – Presidente Assunta d’Amore, Relatrice Ada Meterangelis; decisione del 16 luglio 2026.
Il principio
La tinteggiatura scura di un muro di confine non integra un atto emulativo quando assolve una concreta funzione di impermeabilizzazione e conservazione del manufatto. L’art. 833 c.c. richiede infatti, congiuntamente, l’assenza di qualsiasi utilità per il proprietario e l’intento esclusivo di nuocere o recare molestia al vicino.
La vicenda
I proprietari di un immobile confinante contestavano l’altezza di un muro e la colorazione nera applicata sul lato rivolto verso la loro proprietà. Chiedevano la riduzione del manufatto, la ritinteggiatura e il risarcimento dei danni, sostenendo che la scelta cromatica fosse priva di utilità e diretta soltanto a pregiudicare il godimento del fondo vicino.
La decisione
La Corte ha rigettato l’appello. Dai titoli richiamati non risultava un obbligo di ridurre l’altezza del muro; inoltre, le prescrizioni edilizie poste a tutela di interessi generali non si traducono automaticamente in regole integrative della disciplina civilistica dei rapporti di vicinato.
Quanto alla colorazione, il trattamento scuro aveva una funzione obiettiva di protezione e impermeabilizzazione. La possibilità di usare prodotti di colore diverso non dimostra che l’opera fosse inutile, né prova l’esclusivo intento lesivo. Anche l’eventuale difformità rispetto a prescrizioni amministrative non è, da sola, sufficiente a qualificare la condotta come emulativa.
Ricadute operative
- L’atto emulativo presuppone sia l’assenza di utilità sia l’intento esclusivo di nuocere.
- Una funzione conservativa o impermeabilizzante esclude il requisito dell’inutilità.
- L’esistenza di soluzioni tecniche alternative non basta a dimostrare l’animus nocendi.
- La violazione amministrativa non coincide automaticamente con la violazione dell’art. 833 c.c.
Provvedimento integrale: Corte d’appello di Napoli, sentenza n. 5430 del 17 luglio 2026.