Ricettazione e furto in abitazione: la motivazione per analogia non basta (Cass. pen. Sez. V n. 22507 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica del possesso di beni di provenienza furtiva non può essere desunta dalla sola analogia con gli altri fatti contestati. Per affermare la responsabilità a titolo di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., il giudice deve indicare elementi concreti idonei a dimostrare la partecipazione dell’imputato alla commissione dei furti; in difetto, il fatto va ricondotto alla ricettazione ex art. 648 cod. pen. La motivazione per relationem tra primo e secondo grado è ammessa quando le pronunce si fondano su criteri omogenei e su un apparato logico uniforme, ma non può colmare il deficit argomentativo sulla qualificazione giuridica.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11.09.2025, ha confermato la condanna dell’imputato per plurimi reati di furto in abitazione commessi in un comune della provincia. All’esito di una perquisizione eseguita nell’aprile 2016, i militari avevano rinvenuto numerosi beni di sospetta provenienza illecita all’interno di un immobile disabitato di cui l’imputato deteneva le chiavi. Alcuni oggetti erano stati riconosciuti come propri dalle persone offese di diversi furti. L’imputato è stato inoltre condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
Avverso la sentenza di secondo grado il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e sulla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. anziché degli artt. 712 o 648 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sezione V muove da una premessa metodologica: la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma va esaminata in stretta correlazione con quella di primo grado, quando le due pronunce si dispiegano secondo sequenze logico-giuridiche convergenti. Il collegio richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, che consente l’integrazione delle due motivazioni in una struttura argomentativa unitaria sottoponibile al controllo di legittimità (Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019; Sez. 3 n. 44418 del 16.07.2013), anche quando i motivi di appello non investano elementi nuovi ma circostanze già esaminate e chiarite in primo grado (Sez. 2 n. 19619 del 13.02.2014).
Quanto al capo relativo al furto sub A), il ricorso è ritenuto manifestamente infondato. La responsabilità riposa su dati ineludibili: la visione delle immagini di videosorveglianza, il riconoscimento dell’imputato, la perquisizione nell’immobile di cui deteneva le chiavi e il rinvenimento di numerosi reperti di provenienza illecita. La tesi difensiva circa la non esclusiva disponibilità del magazzino è giudicata meramente riproduttiva di una doglianza già disattesa dal giudice di appello con congrua motivazione.
Il ricorso è invece fondato in relazione ai capi B), C), E) ed F). La richiesta di ricondurre i fatti alla contravvenzione dell’art. 712 cod. pen. è reputata generica, perché non indica da quali concreti elementi probatori sia emerso un incauto acquisto di un numero così elevato di beni accatastati in un magazzino.
È invece accolta la censura che contesta la mancata riqualificazione ex art. 648 cod. pen. La Corte di appello aveva ascritto all’imputato il furto in abitazione per la sola “evidente analogia” con gli altri fatti contestati. Per la Cassazione si tratta di argomento generico e labilissimo, inidoneo a supportare la qualificazione ritenuta: essa esige l’indicazione di elementi concreti atti a dimostrare che l’imputato non si è limitato a ricevere la refurtiva trovata in suo possesso, ma ha partecipato alla commissione dei furti. Da qui l’annullamento con rinvio quanto alla qualificazione giuridica dei capi B), C), E) ed F), con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, e il rigetto del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.