Intercettazioni e fatto-reato: il legame sostanziale richiesto per la circolazione dei risultati (Cass. pen. Sez. 6 n. 17071 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzare i risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte opera con riferimento al “fatto-reato”, inteso come determinato accadimento storico, e non al mero “titolo di reato”. La nozione di “medesimo procedimento” ricomprende tutte le fattispecie contestate sulla base dei fatti storici indicati a fondamento del provvedimento autorizzativo, purché rientrino nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen.. La circolazione degli esiti captativi nell’ambito dello stesso procedimento presuppone, altresì, un legame sostanziale “forte” tra i reati, qualificabile come connessione ex art. 12 cod. proc. pen., non essendo sufficiente un mero collegamento investigativo ai sensi dell’art. 371 cod. proc. pen. o la comune riferibilità delle condotte alla medesima persona.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta presentata nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di traffico di influenze illecite e di corruzione aggravata. L’impianto accusatorio si fondava, in misura decisiva, sulle risultanze di attività di intercettazione, nonché sui monitoraggi agli ingressi dell’abitazione dell’indagato.
Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., non sussistendo, ad avviso del ricorrente, alcuna connessione tra i reati per i quali era stata autorizzata l’attività captativa (afferenti a presunti illeciti nel settore dell’edilizia regionale) e quelli, diversi, per cui era stata applicata la misura cautelare (afferenti al settore della Sanità regionale).
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente le intercettazioni effettuate prima dell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, per difetto di specificità. Il ricorrente, infatti, non aveva adeguatamente illustrato l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze censurate sulla solidità del quadro indiziario, ovvero la cosiddetta “prova di resistenza”, non essendo sufficiente la mera indicazione di una conversazione ritenuta decisiva senza confrontarsi con la sufficienza delle altre acquisizioni.
Quanto alle censure relative ai decreti di proroga e all’utilizzo dei risultati per reati diversi, la Corte ha premesso che la nozione di “reato” rilevante ai fini dell’autorizzazione non riguarda il titolo di reato ma il fatto-reato, ossia il determinato accadimento storico. In tal senso, la circolazione dei risultati delle intercettazioni è legittima quando i fatti oggetto di contestazione siano riconducibili al medesimo procedimento, anche se emersi solo in seguito, purché il fatto storico fosse già nel “fuoco” dell’autorizzazione giudiziale, che assolve una imprescindibile funzione di garanzia ai sensi dell’art. 15, secondo comma, Cost.
Tuttavia, la Corte ha ravvisato un vizio motivazionale nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale, per giustificare l’utilizzo delle intercettazioni, aveva fatto leva sull’esistenza di un “procedimento unico” ruotante attorno alla figura dell’indagato, senza però verificare l’esistenza del necessario legame sostanziale tra i fatti. La Corte ha chiarito che la circostanza che una persona sia il fulcro di un’indagine non comporta automaticamente che tutte le condotte emerse siano unite da una connessione ex art. 12 cod. proc. pen., risultando irrilevante il mero collegamento investigativo.
In particolare, l’ordinanza impugnata dava atto dell’esistenza di decreti di proroga ai quali erano allegate informative di polizia giudiziaria relative ai reati per cui era stata disposta la misura. Tuttavia, il Tribunale non aveva spiegato se dette informative fossero state valutate dal giudice, rendendo impossibile comprendere se l’autorizzazione fosse stata estesa anche ai nuovi fatti. La Corte ha quindi accolto il ricorso, disponendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza per un nuovo giudizio, restando assorbiti i restanti motivi.
Nota della Redazione
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