Esclusa la causa di non punibilità per il danneggiamento con risarcimento coattivo (Cass. pen. Sez. VII n. 29892 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., e l’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all’art. 162-ter cod. pen. non operano, in relazione al delitto di danneggiamento, quando il ristoro del danno sia avvenuto mediante decurtazione coattiva della retribuzione e non per spontanea condotta dell’imputato. Il requisito della riparazione postula un comportamento volontario e non la subìta decurtazione dei propri averi a titolo di risarcimento. Il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorati ai precedenti penali e all’assenza di elementi positivi, costituiscono valutazioni di fatto motivate in modo logico e completo, insindacabili in sede di legittimità. È manifestamente infondata la doglianza sulla resistenza a pubblico ufficiale quando la condotta violenta e minacciosa risulta accertata e non vi è divergenza tra sentenza e contestazione.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto, appresa la notizia dell’arresto della madre per possesso di sostanza stupefacente durante i controlli per il colloquio in carcere, si scagliò contro il personale di polizia penitenziaria intervenuto per calmarlo, impugnando un bastone di legno e minacciando vendetta per l’imminente scarcerazione. La sentenza di secondo grado, resa dalla Corte d’appello di Salerno, aveva ritenuto accertati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento, escludendo la causa di non punibilità per la tenuità del fatto e negando le attenuanti generiche, oltre alla sostituzione della pena.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi, deducendo l’insussistenza della violenza o minaccia, la divergenza tra sentenza e contestazione, l’errata applicazione dell’oltraggio, la mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. in rapporto al danneggiamento, il diniego delle attenuanti generiche, la disapplicazione della recidiva e la sostituzione della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII affronta in via preliminare i motivi relativi alla resistenza e all’oltraggio. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha accertato che la condotta violenta e minacciosa si realizzò concretamente, con l’impugnare un bastone e proferire minacce di vendetta. Quanto all’oltraggio, la frase offensiva fu rivolta all’Ispettore di polizia penitenziaria e non ad altro detenuto, sicché i primi due motivi risultano manifestamente infondati e non si ravvisa alcuna divergenza tra sentenza e imputazione.

Il passaggio centrale riguarda la mancata applicazione dell’art. 162-ter cod. pen. in rapporto al danneggiamento. La Corte condivide la decisione della Corte d’appello, che ha correttamente escluso l’operatività della norma per una duplice ragione. In primo luogo il danneggiamento degli oggetti in carcere non era procedibile d’ufficio. In secondo luogo il risarcimento fu coattivo, essendo consistito nella decurtazione della retribuzione per il lavoro svolto in carcere. Ne deriva l’inammissibilità del motivo.

Quanto al riconoscimento della recidiva, la Corte osserva che esso è fondato sui precedenti penali dell’imputato, numerosi e commessi in un breve arco temporale. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche si fonda sull’assenza di elementi positivi: la confessione fu resa a fronte di prove schiaccianti e parzialmente ritrattata, e il risarcimento consistette nella coattiva detrazione della retribuzione. Si tratta di valutazioni di fatto, motivate in modo logico e completo, insindacabili in sede di legittimità.

La Corte conferma così il rigetto integrale dell’impugnazione, escludendo sia la causa di non punibilità per la tenuità del fatto, sia l’applicazione dell’estinzione per condotte riparatorie, sia la disapplicazione della recidiva e la sostituzione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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