Bancarotta distrattiva e documentale: amministratore di fatto e disegno unitario (Cass. pen. Sez. V n. 22509 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, nei rapporti con dipendenti, fornitori o clienti; il relativo accertamento è valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua e logica motivazione. Significatività e continuità delle funzioni gestorie non implicano l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, essendo sufficiente un’attività non episodica o occasionale. La bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia impossibile per il modo di tenuta delle scritture, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Il giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche è espressione di potere discrezionale, censurabile solo per mero arbitrio o ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ha confermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta distrattiva e documentale, commessa quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita nel giugno 2020, riducendo la durata delle pene accessorie e la provvisionale in favore della parte civile.
All’imputato si contestano la distrazione di beni aziendali e giacenze di magazzino, trasferite altrove in fase prossima al dissesto e non rinvenute dal curatore, e l’irregolare tenuta delle scritture contabili, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tra cui la contestazione della qualifica gestoria, l’estraneità alla fase di trasferimento dei beni e l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, desumibili dai rapporti con dipendenti, fornitori o clienti o da qualsiasi settore gestionale. Il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove assistito da congrua e logica motivazione.
I giudici di merito, in due decisioni conformi destinate a integrarsi in un unicum motivazionale, hanno valorizzato il ruolo gestorio del ricorrente sulla base di dichiarazioni convergenti di una dipendente e di fornitori, espressione di un potere decisionale assorbente su settori centrali della vita societaria, dalla produzione ai rapporti di lavoro, fino alla determinazione dei prezzi. La censura relativa alle dichiarazioni di altra dipendente è stata reputata reiterativa, avendo le sentenze di merito evidenziato l’inidoneità di tali dichiarazioni a incidere sulla valutazione delle altre, per il limitato arco temporale del relativo rapporto di lavoro.
Le doglianze sull’estraneità del ricorrente alla fase di trasferimento dei beni sono state dichiarate inammissibili. La Corte ha ribadito che il travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso, fermi restando il limite del devolutum in caso di doppia conforme e l’intangibilità della valutazione nel merito. Il controllo di legittimità non mira a stabilire la migliore ricostruzione dei fatti, ma la compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha richiamato l’insegnamento secondo cui l’interesse tutelato concerne una conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrimoniali: il delitto sussiste anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Il quadro indiziario ha rivelato un atteggiamento doloso, essendo il mancato aggiornamento delle scritture avvenuto con piena consapevolezza dello stato di dissesto e in correlazione con lo spostamento dei macchinari, così da delineare un disegno unitario. Da tale nesso funzionale deriva l’esclusione della diversa qualificazione in termini di bancarotta semplice.
È stato infine reputato manifestamente infondato il motivo sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Il relativo giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice, censurabile solo per mero arbitrio o ragionamento illogico, potendo il giudice limitarsi a esaminare l’elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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