Tossicodipendenza e continuazione: serve un disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 22711 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula l’unicità del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ossia un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto. Tale programmazione non può desumersi dalla sola tossicodipendenza del condannato, né da un generico proposito di procurarsi denaro per acquistare stupefacenti, che configura un mero movente comune e non il fattore unitario richiesto dalla norma. La previsione che impone di valutare lo stato di tossicodipendenza non introduce alcuna presunzione di unicità del disegno criminoso. Resta ferma la necessità che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze.
A fondamento del rigetto il Tribunale ha posto la distanza temporale delle condotte, realizzate in un arco compreso tra il 2016 e il 2021, la loro diversità quanto ai luoghi di commissione, distribuiti dal settentrione al meridione della penisola, l’assenza di un medesimo modus operandi e l’eterogeneità dei beni giuridici offesi, riferibili al patrimonio (artt. 624 e 640 cod. pen.), al buon funzionamento della pubblica amministrazione (art. 337 cod. pen.), all’amministrazione della giustizia (art. 385 cod. pen.) e all’ordine pubblico (art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011). Il ricorso lamenta inosservanza di legge e vizio motivazionale in riferimento agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come le doglianze proposte siano costituite da mere censure in punto di fatto e risultino, in ogni caso, manifestamente infondate. Il giudice dell’esecuzione ha escluso, senza fratture logico-giuridiche, che lo stato di tossicodipendenza abbia rappresentato il fattore unitario apprezzabile agli effetti dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.
In senso contrario militano una pluralità di considerazioni logicamente dirimenti: il prolungato iato temporale tra le condotte, la commissione dei reati in zone geograficamente opposte, l’offesa a beni giuridici eterogenei, l’assenza di un comune modus operandi e l’impossibilità di ravvisare, nel tessuto motivazionale delle singole sentenze, una preventiva deliberazione e una unitaria volizione estesa a tutti i reati successivi. Non rileva che alcune sentenze abbiano riconosciuto la continuazione interna tra singoli illeciti, trattandosi di autonomo giudizio del magistrato giudicante circoscritto ai fatti allora in imputazione.
La Corte ribadisce che l’unicità di disegno, necessaria tanto in fase di cognizione quanto in fase esecutiva, non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Il programma di vita delinquenziale esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, rivelando una generale propensione alla devianza. La programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei reati o dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica: il movente-scopo non va confuso con la tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati, fenomeno penalizzato da recidiva, abitualità e professionalità, secondo un parametro opposto a quello del favor rei.
Un mero programma di reperire denaro illecitamente è proposito troppo scarno per integrare il medesimo disegno criminoso. La Corte richiama quindi il principio per cui la previsione normativa del parametro dello stato di tossicodipendenza non stabilisce una presunzione iuris tantum di unicità del disegno per i reati legati all’approvvigionamento della droga: la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti, né consente al giudice di sostituire alla programmazione unitaria lo stile di vita del soggetto. Ne derivano la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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