Il PVC fa fede sino a querela di falso sulle dichiarazioni rese al verificatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 2571 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio tripartito: fa fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., sui fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza o da lui conosciuti senza margine di apprezzamento; fa fede fino a prova contraria sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o dai terzi, quando la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta il controllo; è comunque elemento di prova valutabile dal giudice, che può disattenderlo solo con motivata intrinseca inattendibilità o contrasto con altri elementi. Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria costituiscono confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile dal giudice. È inammissibile il motivo che prospetti una diversa qualificazione del contratto senza dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, così come è inammissibile la rivalutazione dei fatti sotto l’apparente deduzione di un vizio di legittimità.

Il Fatto

La società, quale consolidante, e la società consolidata avevano fruito delle agevolazioni di cui alla c.d. Tremonti ter, relative a investimenti in macchinari effettuati entro il 30 giugno 2010. L’Agenzia delle entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione, aveva recuperato a tassazione IRES e IRAP, ritenendo che l’investimento, qualificato come appalto, si fosse completato solo dopo la scadenza e che i macchinari non fossero entrati in funzione nell’annualità considerata.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale di Torino aveva confermato la decisione. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando vizi di violazione di legge e di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla mancata esibizione dell’ordine di accesso dei verificatori, rilevando che la stessa legale rappresentante aveva dichiarato di averlo ricevuto. richiamando il principio per cui le dichiarazioni rese al verificatore e riportate nel PVC hanno un triplice livello di attendibilità e, ove provengano dalla parte, integrano confessione stragiudiziale.

I motivi secondo e terzo sono dichiarati inammissibili. La Corte ricorda che la qualificazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che, per censurarla in sede di legittimità, è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici violati. Le società si erano limitate a proporre una diversa lettura del negozio, senza confrontarsi con le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti. Tale inammissibilità si propaga anche alla questione del termine del 30 giugno 2010, divenuta una mera questione di fatto non rivalutabile in cassazione.

Il quarto motivo è inammissibile per la mescolanza di doglianze eterogenee e, comunque, infondato. La deducibilità degli ammortamenti, ex art. 102 t.u.i.r., presupponeva l’entrata in funzione del bene, che le dichiarazioni rese in sede di verifica escludevano per entrambi i macchinari. La mera autocertificazione prodotta dalla società non aveva alcun valore probatorio a suo favore.

Quanto al quinto motivo, la Corte afferma che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente al funzionario, ha natura di delega di firma. È atto organizzativo interno e, se l’ufficio non ne disconosce gli effetti, si presume la sussistenza dei requisiti soggettivi del sottoscrittore. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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