Inammissibile il ricorso che invoca una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 13229 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. E’ pertanto inammissibile il ricorso che si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con specificità con l’iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità.
Il Fatto
Con sentenza dell’8 luglio 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 17 dicembre 2020, con cui la ricorrente era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo con due distinti motivi violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto erroneo riconoscimento, rispettivamente, dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che esula dai propri poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.
Sul piano del diritto processuale, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, rilevando come, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, resti immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione. Rimane preclusa, in particolare, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione autonoma di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, secondo il principio già affermato da Sez. V n. 17905 del 23.03.2006.
La Corte ha quindi ricordato, richiamando Sez. VI n. 22445 del 08.05.2009, che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la ricorrente ha in realtà invocato un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e, dunque, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova. Il ricorso non si è confrontato, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base alla sentenza della Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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