Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale generale e specifica (Cass. pen. Sez. 5 n. 5948 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942 configura due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale. La “generale” consiste nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, con annotazioni false od omesse, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ed è assistita da dolo generico. La “specifica” è integrata dall’occultamento, dalla distruzione o dall’omessa tenuta delle scritture, che presuppone la loro inesistenza fisica, ed è assistita da dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto. Per la bancarotta impropria da operazioni dolose, ex art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 267/1942, non interrompono il nesso causale la preesistenza di una causa efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale ex art. 41 cod. pen., né la circostanza che l’operazione abbia solo aggravato un dissesto già in atto. Le operazioni infragruppo sono penalmente irrilevanti solo se assistite da “vantaggi compensativi” certi e proporzionati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la condanna di due amministratori per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria in relazione al fallimento di una società operante nel settore delle costruzioni. La contestazione riguardava la tenuta di scritture contabili che non consentivano la ricostruzione dei movimenti economici, con particolare riferimento al raggruppamento in un conto indistinto di crediti verso società collegate, e una pluralità di operazioni dolose, tra cui finanziamenti a società partecipate privi di giustificazione e la vendita sottocosto di attrezzature a una società riconducibile agli stessi imputati. Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano ricorso per cassazione articolando nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione respinge i primi tre motivi, relativi alla bancarotta documentale, chiarisce che l’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942 è una norma a più fattispecie e che le due ipotesi della bancarotta documentale “generale” e “specifica” sono alternative. Nel caso concreto, la condotta accertata – uso fraudolento di conti unici e accorpamento di partite che ha reso impossibile la ricostruzione di singoli crediti – integra la bancarotta “generale”, che richiede il dolo generico, desunto dalla sistematicità della condotta. Tale modalità di tenuta impedisce la derubricazione in bancarotta documentale semplice ai sensi dell’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, che richiede la sola negligenza senza che la redazione impedisca la ricostruzione.
Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, la Corte ricorda che l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere un’operazione pericolosa per la salute economico-finanziaria della società, con prevedibilità del dissesto. Le operazioni infragruppo sono penalmente rilevanti se prive di vantaggi compensativi certi e proporzionati. La valorizzazione del fatto che la fallita abbia erogato finanziamenti a società del gruppo in assenza di fatture per lavori commissionati, a fronte di una sola fattura acquisita per oltre 1,9 milioni di euro di lavori fatturabili, esclude la tesi della “sinergia operativa” e integra la bancarotta fraudolenta impropria.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi in materia di concorso causale, evidenziando come la preesistenza di una causa efficiente del dissesto non interrompa il nesso causale con l’operazione dolosa, che può anche solo aggravare un dissesto già in atto.
Infine, la Corte dichiara inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata delle pene accessorie, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito purché sorrette da motivazione non manifestamente illogica e aderente ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
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Nota della Redazione
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