Associazioni sportive: responsabilità del gestore e limiti alla detrazione IVA (Cass. trib. 22454/2026)

Il principio di diritto

Per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente il soggetto che, per il ruolo rivestito, ne abbia diretto la gestione complessiva, anche quando un altro soggetto abbia materialmente curato singoli rapporti. In materia IVA, le violazioni formali non escludono in assoluto la detrazione, ma il diritto deve essere esercitato entro il termine di legge; lo scorporo dell’imposta dai ricavi accertati è escluso quando le operazioni sono analiticamente identificabili e resta possibile la rivalsa successiva.

Il fatto

Due avvisi di accertamento, relativi a IVA, IRES e IRAP per il 2006 e il 2007, erano stati emessi nei confronti di una cessata associazione sportiva dilettantistica che, secondo la verifica fiscale, aveva in concreto svolto attività commerciale di gestione di palestre. Gli atti erano stati notificati all’ex legale rappresentante, il quale li aveva impugnati anche in proprio.

I giudici di merito avevano accertato che il rappresentante aveva sottoscritto il contratto di sublocazione della palestra, custodito ed esibito la documentazione fiscale e ammesso l’assenza di rendiconti, verbali assembleari, libro cassa e dichiarazioni dei redditi. Avevano inoltre negato sia lo scorporo dell’IVA dai ricavi sia la detrazione dell’imposta sulle fatture passive.

La motivazione

La Cassazione esclude l’applicabilità dell’art. 2495 c.c.: l’associazione non riconosciuta, estranea al registro delle imprese, non segue il regime pubblicitario previsto per le società. La pretesa può essere fatta valere nei confronti dell’ultimo legale rappresentante quale obbligato personale e solidale ai sensi dell’art. 38 c.c.

Gli elementi accertati dimostravano inoltre una concreta gestione dell’ente da parte del ricorrente. In campo tributario la responsabilità non dipende soltanto dall’attività negoziale materialmente compiuta, perché tributi e sanzioni nascono ex lege: risponde chi ha diretto la gestione complessiva nel periodo di investitura, anche se deduce l’esistenza di un amministratore di fatto.

Sul versante IVA, la Corte precisa che l’inosservanza degli obblighi formali non impedisce di per sé la nascita del diritto alla detrazione, purché siano provati i requisiti sostanziali e non vi sia intento fraudolento. Il diritto, tuttavia, deve essere esercitato entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto; termine che nel caso concreto non era stato rispettato.

Quanto allo scorporo, l’accertamento era fondato sull’esame analitico di contratti e moduli di iscrizione dei clienti. Poiché le operazioni erano identificabili e restava praticabile la rivalsa successiva prevista dall’art. 60 del d.P.R. 633/1972, i corrispettivi non potevano essere considerati già comprensivi dell’IVA. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.

Implicazioni pratiche

Il presidente o gestore di un’associazione sportiva non può sottrarsi alla responsabilità tributaria limitandosi a indicare un diverso amministratore di fatto, quando gli elementi documentali mostrano il suo effettivo governo dell’ente. Per le associazioni cessate, l’assenza di iscrizione nel registro delle imprese rende inoltre improprio il richiamo alla disciplina estintiva delle società.

Negli accertamenti IVA occorre distinguere tra ricostruzioni per masse indistinte e verifiche che consentono di individuare le singole operazioni. Solo nel primo caso, ove non sia possibile la rivalsa, può trovare spazio lo scorporo; la detrazione dell’imposta a monte resta comunque soggetta ai termini decadenziali.

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