Reati edilizi permanenti, prescrizione e sospensione: i principi della Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 22977 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato urbanistico e il reato paesaggistico hanno natura permanente: la consumazione inizia con l’avvio dei lavori e perdura fino alla cessazione dell’attività edilizia abusiva, momento dal quale decorre il termine di prescrizione, e la relativa prova deve essere rigorosa. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando siano violate più disposizioni in materia urbanistica, antisismica e paesaggistica, in ragione dell’offensività complessiva della condotta. Nei reati edilizi la responsabilità del direttore dei lavori non può fondarsi sulla mera assunzione formale dell’incarico, ma richiede elementi sintomatici della sua partecipazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza dell’11 novembre 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha assolto gli imputati dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste e, nel resto, ha confermato la condanna per la realizzazione, senza permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, di due fabbricati e due verande in area con destinazione urbanistica a campeggio.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, con particolare riguardo al calcolo della prescrizione, alla natura delle opere, al diniego della sospensione condizionale della pena e della particolare tenuità del fatto, nonché alla ritenuta responsabilità del proprietario e del direttore dei lavori. La questione centrale riguarda la prescrizione e la successione delle discipline in materia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il motivo, comune a tutti i ricorrenti, sull’art. 159 cod. pen. e sulla successione della legge n. 103 del 2017, della legge n. 3 del 2019 e della legge n. 134 del 2021. Richiamate le Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024 e la Corte costituzionale n. 38 del 2026, il Collegio ribadisce che la sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla riforma Orlando si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi. Per i fatti contestati la prescrizione non è maturata: al termine quinquennale, decorrente dal 16 maggio 2018, si aggiungono i periodi di sospensione per legittimo impedimento del difensore, per rinvio su accordo delle parti e per la sospensione tra il termine ex art. 544 cod. proc. pen. e il dispositivo di secondo grado.
Nel merito, la Corte conferma l’esclusione della precarietà delle opere. I manufatti, con struttura in legno lamellare fissata al suolo, pareti in cartongesso e copertura in legno, non assolvono alcuna funzione di uso temporaneo o stagionale: la precarietà non si identifica con la facile amovibilità e va ricollegata al requisito funzionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001. Difetta il carattere contingente e temporaneo, sicché l’opera integra una nuova costruzione sine titulo.
Sulla prescrizione, il Collegio ricorda che la cessazione della permanenza coincide con l’ultimazione dei lavori e deve risultare da prova rigorosa. Nel caso, il dies a quo è stato correttamente individuato nella data del sopralluogo, quale unico dato certo emerso dal dibattimento. Non è invocabile il principio del favor rei, che presuppone l’incertezza della data di commissione del reato.
La Corte esclude poi la particolare tenuità del fatto: la violazione di più disposizioni urbanistiche, antisismiche e paesaggistiche, con manufatti di non piccole dimensioni e impatto sul territorio in zona sismica, osta al riconoscimento del beneficio. Irrilevante, dopo la riforma Cartabia, la condotta successiva di demolizione, non risultante dagli atti.
Quanto alla posizione del direttore dei lavori e della proprietaria, la responsabilità è stata fondata non sulla mera qualità formale, ma su elementi sintomatici della partecipazione, coerentemente con il consolidato orientamento di legittimità. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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