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Ricorso personale dell’imputato inammissibile senza sottoscrizione del cassazionista (Cass. pen. Sez. VI n. 31582/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dall’imputato. A seguito della modifica degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La violazione di tale requisito consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ne conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava personalmente la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari. Con il primo motivo denunciava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo lamentava l’erronea applicazione della legge penale, contestando in particolare l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso giungeva quindi davanti alla Corte di cassazione con una sottoscrizione proveniente direttamente dall’imputato. Tale circostanza assumeva carattere preliminare rispetto all’esame delle censure rivolte alla motivazione e alla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte individua il profilo decisivo nella violazione degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte. La regola opera senza distinzioni legate alla natura del provvedimento impugnato e comprende espressamente anche le decisioni adottate in materia cautelare.

Il Collegio collega tale conclusione alla modifica normativa introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Dopo l’intervento legislativo, la sottoscrizione del ricorso è riservata ai difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Non si tratta, dunque, di una mera irregolarità formale sanabile. La sottoscrizione tecnica costituisce un requisito prescritto a pena di inammissibilità dell’impugnazione.

A sostegno dell’interpretazione, l’ordinanza richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 8914 del 21 dicembre 2017, depositata nel 2018. Quel precedente chiarisce che il divieto di ricorso personale riguarda qualsiasi provvedimento e che l’atto deve provenire da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

L’accertamento del difetto di sottoscrizione impedisce l’esame delle doglianze formulate dal ricorrente. La Corte non valuta, pertanto, né il dedotto vizio motivazionale né la censura relativa al trattamento sanzionatorio. Entrambe restano assorbite dalla causa preliminare di inammissibilità, direttamente rilevabile sulla base della modalità di proposizione dell’impugnazione.

La declaratoria viene pronunciata mediante la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente di decidere senza formalità di procedura. La disposizione trova applicazione quando l’inammissibilità emerge in modo immediato e non richiede l’approfondimento dei motivi concernenti il merito della decisione impugnata.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso. Alla decisione seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l’obbligo di versare tremila euro in favore della Cassa delle ammende. L’esito conferma la natura decisiva del requisito di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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