Notifica al difensore nominato in sostituzione e nullità assoluta in appello (Cass. pen. Sez. IV n. 10467 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore di fiducia revocato, anziché al difensore nominato in sostituzione che ha proposto l’appello, integra una nullità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., ove abbia impedito al nuovo difensore di partecipare effettivamente al giudizio. In regime di rito cartolare, la partecipazione dell’imputato a mezzo del difensore va intesa non come mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà. L’omissione dell’avviso al difensore presente non determina nullità assoluta, ma nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen., da eccepire entro il giudizio di secondo grado. Il vizio processuale dedotto con ricorso ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. consente alla Corte di cassazione l’accesso agli atti processuali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver dichiarato falsamente, nell’istanza di ammissione al patrocinio dello Stato per i non abbienti, redditi inferiori a quelli effettivi per gli anni di imposta 2016 e 2017, con l’aggravante di aver ottenuto il beneficio e con la recidiva qualificata.
La difesa ha proposto ricorso deducendo un motivo unico: il decreto di fissazione dell’udienza in appello era stato notificato al difensore di fiducia revocato durante il giudizio di primo grado, e non a quello nominato in sostituzione, che pure aveva proposto il gravame. Il nuovo difensore ha lamentato di non aver ricevuto né il decreto né le conclusioni scritte del Procuratore generale, non potendo depositare motivi aggiunti né avanzare istanza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte respinge il rilievo di inammissibilità per genericità del ricorso sollevato dal Procuratore generale. Essendo dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Cassazione è giudice anche del fatto e può accedere agli atti processuali, esame precluso solo se sia denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U. n. 37345 del 2001, Policastro).
Nel merito, la Corte ribadisce il diritto vivente: l’avviso di fissazione dell’udienza va effettuato al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità all’atto della fissazione, cristallizzandosi la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U. n. 24630 del 2015, Maritan; Sez. III n. 24337 del 2024). La sua omissione integra nullità assoluta e insanabile solo se ha determinato l’assenza del difensore all’udienza; se invece il difensore è comunque presente, la nullità è di ordine generale ex art. 180 cod. proc. pen. (Sez. III n. 26266 del 2018, Zeoli).
Quanto alla disciplina emergenziale, poiché il procedimento d’appello si è svolto con rito cartolare, la partecipazione dell’imputato a mezzo del difensore richiamata dall’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. va intesa come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia dell’effettivo esercizio dei diritti (Sez. V n. 45623 del 2023, Mastrocinque, in caso analogo).
Nel caso concreto, il nuovo difensore era stato nominato prima dell’instaurazione del procedimento d’appello e aveva presentato tempestivo gravame, senza essere messo nelle condizioni di partecipare al giudizio: chiedendo la trattazione orale, depositando motivi nuovi o conclusioni in replica. La lesione del diritto di difesa è processualmente sanzionata in termini di nullità assoluta, non essendo stato il difensore posto in grado di “partecipare” (Sez. II n. 3945 del 2017, Clemente). Dagli atti emerge inoltre che nella sentenza impugnata si dà atto dell’assistenza di un difensore diverso da quello nominato in sostituzione e di uno scambio di conclusioni scritte, solo le prime essendo rinvenute in atti. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo per il giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso