Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 23251 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione quando manca l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La censura che evochi genericamente presunte carenze motivazionali, proponendo in realtà una lettura alternativa del materiale probatorio, non è formulata nei termini consentiti dalla legge in sede di legittimità. In tema di recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 23/10/2025, confermava la decisione di primo grado, ritenendo la sussistenza della recidiva in capo all’imputato. Nell’interesse di quest’ultimo veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui si deduceva la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla conferma della recidiva.

Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse dato risposta alle doglienze avanzate con i motivi d’appello, omettendo di confrontarsi con il materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto rilevato che il motivo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. La censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale.

Nel proporre la doglianza, il ricorrente evoca in realtà null’altro che una lettura alternativa del materiale probatorio, senza confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza contestare in che termini la stessa non contenga la confutazione della medesima. La Corte ribadisce in proposito il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione quando manca l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01).

La Corte ha poi verificato la correttezza dell’applicazione dei principi in materia di recidiva da parte della Corte territoriale, richiamando l’orientamento secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati. Il giudice è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01).

La Corte ha osservato che la sentenza impugnata, a pagina 4, rilevava come la reiterazione dell’illecito da parte dell’imputato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale fosse effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità dello stesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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