Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 23252 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza o la stessa illogicità della motivazione quando non manifesta, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle prove. Gli artifizi o raggiri richiesti per il reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su circostanze che si abbia il dovere di far conoscere, indipendentemente dalla loro conoscibilità con l’ordinaria diligenza. Il diritto dell’indagato di non rispondere non contrasta con il principio di distribuzione dell’onere probatorio: il silenzio dell’incolpato non integra prova della responsabilità, che discende dalla prova a carico dell’accusa di circostanze obiettive non contestate, configurandosi al più un onere di allegazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, rilevata l’intervenuta prescrizione del reato contestato al capo G, confermava la decisione del Tribunale di La Spezia che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per i delitti di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. contestati ai capi A ed E, per il delitto di appropriazione indebita contestato al capo K e per il fatto contestato al capo L, qualificato come furto, rideterminando la sanzione in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione per mancanza o mera apparenza in ordine alla conferma della responsabilità per i fatti ascritti ai capi A, E, K ed L. In particolare lamentava la deficitaria motivazione sulla truffa nella vendita di una vettura non nel possesso dell’alienante, sulla prova dell’identità del soggetto che avrebbe alienato il bene, e sull’attribuzione all’imputato del biglietto contenente una dichiarazione confessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che le doglianze difensive, precedute dalla riedizione dei motivi di appello che occupano i tre quarti dell’incarto, reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla valutazione delle prove già ampiamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con adeguata motivazione. Il ricorso si configura dunque come apparente, privo della funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Sul punto la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui è inammissibile il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Sez. 2 n. 42046 del 2019). Non sono consentite le doglianze che censurano la persuasività o l’adeguatezza della motivazione, né quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati delle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse su attendibilità e valenza probatoria dei singoli elementi. Nella specie i giudici di merito hanno vagliato e disatteso le doglianze con argomentazioni esenti da criticità, dando conto della consistenza della prova, della identificazione dell’autore e della riconducibilità allo stesso del manoscritto confessorio.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che gli artifizi o raggiri della truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su circostanze che si abbia il dovere di far conoscere, a prescindere dalla loro conoscibilità con l’ordinaria diligenza (Sez. 2 n. 41717 del 2009; Sez. 2 n. 46209 del 2023).
Quanto alla prova dei fatti e alla loro attribuzione all’imputato, la Corte afferma che il diritto dell’indagato di non rispondere e di non rendere dichiarazioni a confutazione degli elementi di accusa non contrasta con il principio di distribuzione dell’onere probatorio (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat), poiché la responsabilità discende, in caso di silenzio, dalla prova a carico dell’accusa di circostanze obiettive non contestate; fornire una spiegazione alternativa plausibile costituisce al più un onere di allegazione, mai probatorio (Sez. 4 n. 22105 del 2023).
All’inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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