Cella telefonica e fogli di viaggio sono riscontro, non prova autonoma (Cass. pen. Sez. I n. 9980 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa militare continuata pluriaggravata, i dati del traffico telefonico e di localizzazione non costituiscono un elemento probatorio bisognoso di riscontro esterno: essi sono essi stessi riscontro oggettivo e specifico alle dichiarazioni testimoniali, la cui autonomia genetica non è esclusa dalla natura tecnica della fonte. La norma di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 132/2021, conv. in legge n. 178/2021, richiede che i dati siano usati unitamente ad altri elementi di prova, ma non impone una convergenza meccanica di fonti eterogenee. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è ravvisabile solo quando l’incompatibilità logica sia percepibile ictu oculi o riguardi atti dello stesso processo; una diversa valutazione del quadro indiziario per singoli episodi non integra di per sé il vizio. La rinnovazione dibattimentale in appello resta provvedimento eccezionale, giustificato dall’assoluta necessità della prova, non sindacabile quando il diniego sia logicamente motivato.
Il Fatto
Un militare, capo scorta di un reparto Carabinieri, è stato condannato in primo grado per truffa militare continuata pluriaggravata e falso continuato, per aver indicato sui fogli di viaggio orari di missione dilatati rispetto a quelli effettivi, dichiarando di non aver potuto consumare il pasto pur avendone diritto. La condotta, riferita a un arco temporale compreso tra settembre 2018 e febbraio 2019, avrebbe indotto in errore l’Amministrazione militare, con un ingiusto profitto superiore a 3.800 euro.
La Corte militare di appello ha confermato la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, denunciando tra l’altro la contraddittorietà della motivazione per la diversa valutazione data a episodi omogenei, la mancanza di riscontri ai dati delle celle telefoniche, la pretesa inidoneità dell’artificio e il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità ribadiscono anzitutto il perimetro del proprio sindacato: il controllo sulla motivazione è circoscritto all’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Il vizio di contraddittorietà rileva solo se si traduce in un’incompatibilità logica interna alla sentenza o con atti dello stesso processo, secondo quanto già affermato da Sez. 3 n. 803 del 18.12.2024 e Sez. 5 n. 34643 del 08.05.2008.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento tra episodi, la Corte rileva come la diversa valutazione trovi una giustificazione logica: negli episodi per i quali è intervenuta l’assoluzione il ricorrente aveva operato con altri quattro militari, con un aumento esponenziale del pericolo di essere scoperto, e i discostamenti erano risultati meno eclatanti. Non sussiste dunque la illogicità macroscopica che sola legittimerebbe l’annullamento.
Sul secondo motivo, il Collegio chiarisce che i dati del traffico telefonico non richiedono i riscontri esterni propri della chiamata di correo di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il nucleo probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei due testi; gli agganci di cella, lungi dal costituire un elemento bisognoso di conferme, sono essi stessi riscontro oggettivo e specifico di quelle dichiarazioni. La difesa, inoltre, non ha confutato in modo analitico tutti i riscontri posti dai giudici di merito, alcuni dei quali prescindono dai tabulati, come la mancanza sistematica del deposito del foglio di viaggio intestato al collega segnalante.
Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno valorizzato la pluralità degli episodi similari, il meccanismo di riutilizzo dei fogli di viaggio prenotati per altri e la parziale ammissione resa dal ricorrente, idonei a dimostrare coscienza e volontà del disegno fraudolento. L’artificio, consistente nella falsa indicazione degli orari di missione, è stato ritenuto astrattamente capace di trarre in inganno e oggettivamente adeguato al conseguimento dell’ingiusto profitto, secondo il principio di Sez. 1 n. 31897 del 12.07.2023. Anche il diniego di rinnovazione dibattimentale è stato ritenuto legittimo, poiché la richiesta non era suffragata da elementi concreti e rispondeva a finalità esplorative; la completezza dell’istruttoria di primo grado può essere superata solo per assoluta necessità, come chiarito da Sez. 6 n. 7047 del 15.03.1996. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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