Sequestro probatorio, necessaria una finalità accertativa concreta (Cass. pen. n. 14515/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di convalida del sequestro probatorio può essere motivato per relationem mediante richiamo agli atti della polizia giudiziaria, purché il provvedimento consenta di ricostruire la valutazione critica compiuta dal pubblico ministero. Quando il rapporto tra la cosa sequestrata e il reato è immediato, la motivazione sul nesso di pertinenzialità può essere formulata anche in termini sintetici. Il decreto deve tuttavia indicare specificamente la concreta finalità probatoria perseguita mediante il mantenimento del vincolo, anche quando le cose sequestrate siano direttamente collegate al reato. Un generico richiamo alla necessità di accertarne caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione non soddisfa tale obbligo quando non chiarisca quale ulteriore risultato investigativo debba essere conseguito. La mancanza originaria della motivazione sulla rilevanza probatoria determina una nullità genetica non sanabile dal Tribunale del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale, quale giudice del riesame, aveva confermato il decreto del pubblico ministero di convalida della perquisizione e del sequestro eseguiti d’urgenza dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento per il reato previsto dall’art. 633-bis cod. pen. Il vincolo riguardava un impianto di amplificazione e altri beni utilizzati in occasione di un raduno musicale non autorizzato.
La difesa ricorreva per cassazione denunciando l’assenza di motivazione sul fumus commissi delicti, sul rapporto di pertinenzialità tra i beni e il reato e, soprattutto, sulle specifiche finalità probatorie del sequestro. Il decreto di convalida rinviava al verbale redatto dalla polizia giudiziaria e indicava quale ragione del vincolo la necessità di accertare caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione delle cose sequestrate.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue i diversi profili dell’obbligo motivazionale. Ritiene adeguatamente ricostruibili, dalla lettura congiunta del verbale di sequestro e del decreto di convalida, sia il fumus del reato sia il rapporto di pertinenzialità. La motivazione per relationem è infatti legittima quando richiama un atto del procedimento conoscibile dall’interessato e dotato di contenuto coerente con le esigenze giustificative del provvedimento. Nel caso concreto, inoltre, la relazione tra l’impianto di amplificazione e il raduno musicale presentava un carattere sufficientemente immediato da consentire una motivazione sintetica su tale profilo.
Diversa è la valutazione relativa alla finalità probatoria. Il sequestro disciplinato dall’art. 253 cod. proc. pen. non può essere mantenuto sulla base della sola esistenza di un collegamento tra la cosa e il reato. Il provvedimento deve spiegare quale specifica esigenza di accertamento renda necessaria la temporanea indisponibilità del bene, secondo un criterio che assume rilievo anche sotto il profilo della proporzionalità della misura e del bilanciamento con i diritti incisi dal vincolo.
Nel caso esaminato, la disponibilità delle casse e del generatore da parte dell’indagato risultava già accertata dalla polizia giudiziaria e poteva essere documentata anche fotograficamente. Il generico riferimento all’accertamento delle loro caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione non chiariva quale ulteriore finalità investigativa imponesse il mantenimento del sequestro. La Corte rileva inoltre che la fattispecie prevista dall’art. 633-bis cod. pen. riguarda raduni concretamente pericolosi per la salute o l’incolumità pubblica e prescinde dai livelli sonori o da altre caratteristiche dell’amplificazione musicale.
La carenza motivazionale sulla concreta funzione probatoria costituisce pertanto un vizio originario del decreto. Non trattandosi di sequestro preventivo né venendo direttamente in rilievo la confisca obbligatoria prevista dall’art. 633-bis cod. pen., il vincolo non può essere mantenuto per finalità differenti da quelle probatorie dichiarate. La mancanza non è inoltre integrabile in sede di riesame. La Cassazione annulla quindi senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale sia il decreto di convalida e dispone la restituzione dei beni all’avente diritto.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.